Sistema Nazionale Linee GuidaÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018 il decreto del ministero della Salute del 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). A riferirlo è lo stesso dicastero, che spiega come la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia espresso in materia la relativa intesa «con la richiesta che i rappresentanti della Commissione Salute, nel Comitato strategico, siano 5 in luogo dell’unico previsto e con la precisazione che tale Sistema non deve interferire sui modelli organizzativi e sulle materie che sono di competenza regionale». Secondo il decreto, il SNLG «è l’unico punto di accesso alle linee guida di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, e ai relativi aggiornamenti», e «consente la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del codice penale». Al Comitato strategico, citato da Regioni e Province autonome, è delegata la gestione dello stesso Sistema: l’organismo si riunisce su convocazione del coordinatore e ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti, consultare associazioni di pazienti e/o cittadini, rappresentanti di enti di ricerca e università, rappresentanti delle federazioni degli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, rappresentanti di società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche non incluse nell’elenco di cui al decreto del ministro della Salute del 2 agosto 2017». In termini di funzioni, il Comitato strategico è chiamato a «definire le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base dei seguenti criteri: impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana; variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili; diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali; benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida; tipo e qualità delle evidenze disponibili; rischio clinico elevato; istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione». Inoltre, «promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse; monitora annualmente lo sviluppo del Sistema, il numero delle linee guida proposte per l’inserimento e successivamente inserite, i tempi di produzione e le criticità emerse nella fase di valutazione, nonché il tasso di diffusione e recepimento da parte dei destinatari e l’impatto sugli esiti». Infine, «trasmette annualmente al ministero della Salute una relazione sull’attività svolta». Il decreto prevede poi che l’Istituto superiore di sanità provveda alla valutazione delle linee guida e all’inserimento delle stesse nel Sistema nazionale linee guida e indica le modalità che occorre seguire per effettuare il processo di inserimento.

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