sedi promiscueVogliamo dar conto rapidamente della recentissima sentenza del TAR Toscana n. 630 del 20/4/2015, anche se è difficile commentarla in poche battute, specie per l’incomprensibilità di alcune affermazioni del tutto contraddittorie con i princìpi da cui pure prendono o vorrebbero prendere le mosse. Ma chi ha interesse potrà leggerne il testo per intero.
In sintesi, vi si legge che: a) spetta ai comuni qualsiasi attribuzione in tema di istituzione e pianificazione territoriale delle farmacie (vecchie e nuove) e perciò in materia di revisione, sia straordinaria che ordinaria, della p.o.; b) e questo anche quando all’interno del provvedimento si disponga il “decentramento” di una o più sedi; c) alle regioni, in materia di organizzazione sul territorio del servizio farmaceutico, spetta oggi (soltanto?) l’istituzione di farmacie in soprannumero nei porti, aeroporti, ecc..
Siamo perfettamente d’accordo su tutte e tre le affermazioni, ma è curioso che il TAR richiami al riguardo la sentenza della Corte Cost. n. 255/2013 che ha invece individuato in materia di p.o. – in assoluta discordanza con le notazioni del TAR – quel famoso “duplice livello di governo” (regioni e comuni) che abbiamo fermamente criticato nelle Sediva news fino alla noia.
Quanto alle “macro aree”, ognuna con due o più farmacie, individuate dal comune di Lucca in sostituzione delle “sedi farmaceutiche”, e contestate dal ricorrente (il provvedimento di revisione aveva disposto il decentramento di due sedi, anzi di due farmacie, più o meno in due “macro aree”) il TAR, respingendo il ricorso, oppone semplicemente delle sciocchezze, ribadendo in particolare un assunto già ampiamente giustiziato dal CdS – ma considerandolo testualmente l’“orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente” (sic!) – quello cioè secondo il quale il dl Crescitalia avrebbe comportato “la sostituzione della nuova definizione di “zona territoriale” alla categoria di “sede”, in precedenza (?) prevista dalla normativa”. Proprio l’esatto contrario delle conclusioni raggiunte dal Supremo Consesso e ormai ampiamente consolidate.
I giudici toscani, insomma, continuano bellamente e disinvoltamente – nonostante le ripetute smentite del CdS – a resuscitare le sedi “promiscue” soppresse dalla l. 475/68!
Il vero è che il TAR fiorentino è troppo un “sodale” della regione Toscana e quindi anche del suo dirigente principe in materia, il quale in pratica – qualcuno lo ricorderà – ispirò a suo tempo la nota ministeriale del 21/3/2012 rimasta però lettera morta (anche sul punto dell’asserita soppressione della “sede farmaceutica”) perché sostanzialmente non recepita dalla legge di conversione del dl Crescitalia.
E’ dunque una sentenza con dei più e qualche meno, come capita sempre più frequentemente di rilevare nelle decisioni dei giudici amministrativi, soprattutto di primo grado.

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(gustavo bacigalupo)

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