Vorrei un cscontrino-fiscale-farmaciahiarimento ed una delucidazione in merito agli scontrini: 1) in caso di uno scontrino di importo superiore ai 1000 euro emesso erroneamente, come posso annullarlo? 2) e’ ancora necessario emettere lo scontrino non fiscale all’atto della consegna mensile delle ricette?

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Nel caso di scontrino errato semplicemente emesso e non consegnato al cliente, la procedura da seguire è la seguente:

  • barrare con una linea trasversale lo scontrino errato e annotare manualmente la dicitura “scontrino annullato per emissione errata” aggiungendo preferibilmente anche la firma di chi lo annulla, per poi procedere con la stampa e il rilascio al cliente di un nuovo scontrino per l’importo corretto;
  • allegare lo scontrino annullato a quello di chiusura giornaliera e il suo ammontare deve essere dedotto dal totale del giorno da trascrivere sul registro dei corrispettivi.

Se invece lo scontrino è stato anche consegnato al cliente e la farmacia non riesce più a rientrarne in possesso, si può comunque tener conto dell’errore al momento dell’iscrizione della somma sul registro dei corrispettivi, decurtando l’importo dal totale giornaliero e scrivendo il numero dello scontrino errato nel rigo relativo al giorno di riferimento.

Scontrino fiscale farmacia e distinta contabile riepilogativa

In merito al secondo quesito bisogna ricordare che l’obbligo, al momento della presentazione della distinta contabile riepilogativa, dell’emissione dello scontrino fiscale con la dizione “corrispettivo non pagato” è stato introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 6/07/1983 ed è tuttora in vigore.

Tuttavia, come è noto, è un adempimento meramente formale, perché lo scontrino non deve essere conservato, essendo la sua finalità soltanto quella di imprimere nella memoria del registratore di cassa gli importi delle distinte contabili emesse.

Il cerchio naturalmente si chiude con l’emissione, all’atto del pagamento da parte del SSN, dello scontrino “definitivo” per l’importo riscosso.

Questo duplice adempimento permette al farmacista di beneficiare dell’esigibilità differita dell’iva “contenuta” nella DCR, cioè, in pratica, di posticipare il versamento dell’iva inerente all’incasso del corrispettivo.

E’ bene anche ricordare che il momento impositivo ai fini iva, e quindi quello dell’emissione dello scontrino “definitivo”, non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (quali, ad esempio, Credifarma, Interfarma, ecc…) per l’anticipo delle “distinte”, ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da parte dell’ente erogatore.

In particolare, l’importo che va battuto sugli scontrini è il valore esposto nella “distinta” nel campo “TOTALE” (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo “importo da liquidare” (che è evidentemente la somma che verrà nel concreto percepita): quelle trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel conto economico, pur se, per esigenze di semplificazione, esse vengono riscosse in occasione della liquidazione della “distinta” senza per questo, però, ridurre né l’imponibile, né l’iva.

In alternativa, ragioni di praticità possono in ogni caso consigliare di “rinunciare” – con riguardo al solo importo delle trattenute, beninteso – al meccanismo dell’esigibilità differita, con il conseguente versamento (anche) dell’iva contenuta in questo modesto ammontare prescindendo dall’effettivo incasso, e quindi, in sostanza, di battere gli scontrini (quello “da liquidare” prima, e quello “definitivo” poi) per il solo ammontare indicato nel campo “importo da liquidare” e corrispondente alla somma effettivamente percepita.

Non resta, pertanto, che scegliere tra le due soluzioni, tenendo tuttavia presente che la seconda – nella gestione della farmacia – si presenta verosimilmente con profili di migliore semplicità.

Roberto Santori

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