punteggio farmacie ruraliIl Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato per chiedere l’esecuzione della sentenza n. 5667/2015, pronunciata dallo stesso organismo di giustizia amministrativa, in merito alla questione del punteggio attribuibile alle farmacie rurali nei concorsi pubblici. Una farmacista aveva infatti chiesto che si potesse superare il tetto massimo stabilito a 35 punti per i titoli attinenti all’anzianità professionale, grazie alla maggiorazione di 6,5 punti dovuta per l’esercizio in area rurale. In questo modo, nel caso specifico, alla farmacista spettava un totale di 41,35 punti. Secondo la partecipante al concorso ordinario sardo, tuttavia, «nonostante ripetute richieste, la Regione Sardegna non ha, ad oggi, dato esecuzione alla sentenza ottemperanda, “mediante riformulazione della graduatoria, relativamente alla posizione della dottoressa, con ricollocazione della stessa al 13° posto ed assegnazione della sede che le sarebbe spettata ove le fosse stato attribuito originariamente il punteggio spettante”». In sede di interpello, la farmacista aveva indicato, quale sua prima scelta, una sede farmaceutica di nuova istituzione prevista nella città di Sassari, che fu però assegnata ad un’altra persona. Quest’ultima ha successivamente deciso di chiudere l’esercizio. Il negozio, perciò, risulta ora “scoperto”. Di qui la richiesta al Consiglio di Stato di dichiarare «l’obbligo in capo alla Regione Sardegna di riformulare la graduatoria del concorso pubblico ordinario per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nel territorio regionale». La questione del punteggio per i farmacisti rurali è stata più volte al centro di querelle giudiziarie. Di recente, nel testo di due provvedimenti attualmente in discussione in Parlamento (il Ddl Lorenzin e la legge di Bilancio) è stata “chiarita” la questione, disponendo che «il punteggio massimo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221». Il che significa che non potrà essere sforato il limite complessivo di 35 punti attribuibili a ciascun candidato, al contrario di quanto indicato dal Consiglio di Stato. Occorrerà aspettare però che tali norme vengano approvate in via definitiva.

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