punteggio farmacie ruraliIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto una ricorso presentato per chiedere «l’annullamento previa sospensione del decreto dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva e l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al concorso unico regionale, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la maggiorazione del 40% prevista dall’art. 9 della L. 21/1968 per i farmacisti rurali» e, conseguentemente, «del bando di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, limitatamente all’art. 7, nella parte in cui non consentirebbe di usufruire della suddetta maggiorazione ai farmacisti che abbiano già ottenuto il punteggio massimo per l’attività professionale svolta». La farmacista ricorrente, in particolare, «ha esposto di aver partecipato al concorso unico regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009, classificandosi al 109° posto, con punti 85,34 (di cui 35 per l’attività lavorativa, 3,84 per i titoli e 46,50 per la prova attitudinale)». La questione è relativa al fatto che i 35 punti per l’attività lavorativa sono stati considerati un tetto massimo non superabile, al quale concorre dunque anche la maggiorazione accordata ai farmacisti rurali.
I giudici citano la sentenza n. 5667/2015 del Consiglio di Stato, «che statuisce l’illegittimità della previsione del bando di concorso, proprio nella parte in cui prevedeva che la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali non avrebbe potuto comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta. Ciò in quanto “la normativa in esame, da considerarsi lex specialis rispetto alla normativa generale, non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l’applicazione della maggiorazione non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario». «Inoltre – aggiunge il Tar della Campania – nella pronuncia citata si è anche precisato che, osservando una siffatta clausola del bando, “soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore (intorno ai 20 anni di servizio) il che naturalmente, oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità”».

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