sconto farmaci ssnIl Consiglio di Stato ha respinto quattro ricorsi presentati dalle Federfarma di Lecce, Brindisi, Taranto e da una lunga serie di titolari contro la Regione Puglia, in merito all’annosa questione della determinazione che ha introdotto una nuova base di calcolo per lo “sconto farmaceutico”, con conseguente domanda di restituzione delle somme ritenute in eccesso.
Ebbene il massimo organismo amministrativo ha deciso di non accogliere i ricorsi presentati contro le decisioni del Tar, che sono stati unificati «per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva». La ragione del no risiede nel fatto che «le dedotte censure non risultano fondate, in quanto gli atti impugnati risultano vincolati ed a contenuto obbligatorio, rispondono al principio di buon andamento e imparzialità, e sono stati preceduti da un idoneo confronto procedurale, per una vicenda che non riguarda la contestazione delle singole ricette e quindi si sottrae alla invocata disciplina concernente il decorso del termine di decadenza per poter contestare il rimborso sulle singole ricette».
Inoltre, il Consiglio di Stato ha spiegato che «la previsione dello sconto in norme di legge preesistenti, seppure erroneamente applicate, consente di escludere la reale retroattività dell’intervento, mentre il fatto che le predette norme siano soggette a forme di pubblicità legale, oltre ad aver avuto ampia risonanza, esclude la lesione della buona fede nei confronti di operatori professionali, salva la possibilità di eventuali azioni, comunque estranee al presente contenzioso, verso le società partecipate dalla Regione per il risarcimento degli eventuali danni causati». Un’ultima valutazione della corte amministrativa, infine, sottolinea che «la bassa percentuale dello sconto sul fatturato delle farmacie, che oggi per i farmaci in esame non operano in condizioni di libero mercato ma in convenzione con il SSN, nonché la sua incidenza sui più complessivi costi sanitari, vale ad escludere l’irragionevolezza e l’ingiustizia della misura nell’ambito di una più ampia manovra di politica sanitaria e fiscale». In altre parole, le farmacie dovranno corrispondere quanto dovuto sulla base del nuovo sistema di calcolo. Va detto che il Tar in primo grado aveva accolto le richieste delle Federfarma provinciali relative alla decorrenza e all’ammontare degli interessi maturati sulle somme oggetto di richiesta di restituzione da parte della Regione Puglia e delle Asl, in ragione della “buona fede” dimostrata dalle farmacie.

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