professionisti-in-farmaciaLa Camera dei Deputati, nel corso dell’iter di approvazione del Ddl Lorenzin, ha deciso di sopprimere la norma che avrebbe disposto una riformulazione dell’art. 102 TULS – RD 1265/1934. Si tratta della disposizione che, al primo comma, indica che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Federfarma osserva a tal proposito che «la norma va oggi interpretata alla luce dell’istituzione della farmacia dei servizi, con la quale è stata legittimata la presenza in farmacia di altre professioni sanitarie, in particolare infermieri e fisioterapisti. Inoltre, la giurisprudenza (sentenza del Tar dell’Umbria numero 421 del 25.7.2014) ha chiarito che l’art. 102 TULS deve intendersi riferito al “cumulo soggettivo”, con contestuale divieto dell’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista. Al contrario, come chiarito dalla citata giurisprudenza, tale divieto non riguarda l’esercizio di professionisti sanitari all’interno dei locali della farmacia, ad eccezione dei medici, in quanto prescrittori e quindi in condizione di conflitto di interessi».
L’associazione dei titolari di farmacie ricorda poi che «addirittura il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3357/2017, pur avendo confermato l’attuale vigenza della norma che prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, ha prospettato, in talune circostanze ben delineate, la liceità della presenza del medico in farmacia, affermando che “il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale”». È sulla base di tali riferimenti che Federfarma ha ribadito «che la mancata approvazione della modifica dell’art. 102 TULS non può incidere in alcun modo sulla suddetta interpretazione giurisprudenziale e quindi sulla possibilità attuale per le altre professioni sanitarie di esercitare in farmacia. Al fine di evitare ogni dubbio applicativo da parte degli organi competenti, Federfarma, d’intesa con il ministero della Salute, attiverà comunque le opportune iniziative in sede parlamentare per eliminare, tramite specifici emendamenti, anche il divieto di cumulo soggettivo per il farmacista, per tutte le professioni sanitarie ad eccezione di quella medica».

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