prestazioni-dietista-rese-gratuitamente-farmaciaVoglio offrire alla mia clientela il servizio gratuito di consulenza dietologica; come va impostata la fattura che il professionista di cui mi avvalgo emetterà a fronte del corrispettivo pattuito.

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Ci pare che la persona cui Lei si è rivolto aderisca alla figura professionale del dietista, disciplinata dal D.M. 14/09/1994 n. 774.
In tal caso, le prestazioni da lui rese (al cliente della farmacia, sia pure per conto di quest’ultima) sono esenti da iva ai sensi dell’art. 10 n. 18) del Dpr 633/72, rientrando tra “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni arti sanitarie… individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
E infatti, il D.M. 29/3/2001 (art. 4, punto 1.2 lett. e), cui fa espresso rinvio il D.M. 17/05/2002 (art. 1, lett. c), ricomprende anche la figura del dietista tra le professioni sanitarie (di area tecnico- assistenziale) beneficiarie della norma agevolativa.
La fattura del “Suo” professionista alla farmacia per tali prestazioni dovrà quindi essere esente da iva, riportando il titolo di esenzione [esente ai sensi dell’art. 10. n. 18) D.P.R. 633/72 – DD.MM. 17/05/2002 e 29/03/2001].
Quanto ai rapporti tra la farmacia e la propria clientela, non daranno luogo ad alcun adempimento, dato che le prestazioni gratuite di servizi, contrariamente alle cessioni di beni, non si configurano ai fini iva come operazioni imponibili (arg. art. 3, D.P.R. 633/72). Aggiungiamo, per completezza, che se invece la farmacia richiedesse un compenso ai clienti per prestazioni del genere, l’importo sarebbe soggetto ad iva ad aliquota ordinaria, non rientrando infatti il dietista tra le figure professionali previste dal progetto di assistenza domiciliare integrata (ADI) introdotto dalla l. 69/2009 e norme conseguenti (D.Lgs.vo 153/2009 e D.M. 16/12/2010), che contempla esclusivamente quelle dell’infermiere, del fisioterapista e dell’operatore socio-sanitario.
Il che impedirebbe altresì, per di più, di ritenere valide – anche per questa figura professionale – le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 128/E del 20/12/2011 con cui, come si ricorderà, è stato chiarito che la prestazione di quegli operatori sanitari, e solo di questi, è sempre esente in tutti i passaggi in cui venga frazionato il rapporto farmacia- paziente (v. per approfondimenti Sediva news del 16/04/2012 e dell’08/05/2012, e anche la circolare Federfarma del 05/07/2012).

(roberto santori)

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