Preparazioni magistrali contenenti sertralinaIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato due ricorsi presentato da alcuni titolari di farmacia per l’annullamento del decreto del ministero della Salute del 31 Marzo 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 Aprile 2017), recante “divieto di prescrizione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti il principio attivo sertralina ed altri” e disposizioni di preparazioni galeniche a scopo dimagrante, nonché di tutti gli atti comunque presupposti connessi e conseguenziali a quello impugnato. Buona parte delle osservazioni avanzate nelle due azioni legali coincidono tra loro. Secondo i ricorrenti, «tanto la norma comunitaria, quanto quella interna, in una logica di tutela della salute, riservano al medico la valutazione della sicurezza nella somministrazione di un medicinale di cui non esiste l’equivalente autorizzato sul mercato». Inoltre, i farmacisti sottolineano che «il divieto della somministrazione di certe sostanze deve scaturire dalla loro effettiva pericolosità, mentre l’ISS (con la nota n. 5104 del 20 febbraio 2017) e l’Aifa (con le due note del 1 e dell’8 marzo 2017) si riservavano approfondimenti». La norma, infine, finirebbe per «impedire, falsare e restringere le regole della concorrenza e del mercato a discapito dei consumatori che non possono usufruire di farmaci meno costosi».
I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che l’osservazione circa la valutazione da parte del medico «coinvolge il libero esercizio della professione, laddove quest’ultima non riceve garanzia in senso assoluto, ma deve necessariamente coordinarsi con altri interessi di rilievo collettivo cui l’ordinamento dello Stato può assegnare valore preminente», come confermato da una sentenza precedente dello stesso Tar, in materia. Vengono quindi ricordate le perplessità dell’Aifa «in ordine al numero di sostanze associate tra loro nella preparazione ed alla conseguente reazione avversa ad esse legata (nota n. 81417 del 2 agosto 2016). Inoltre, l’ISS ha sostenuto che «mancano studi validi che dimostrino la sicurezza e l’efficacia dei principi attivi utilizzati, da soli o in associazione in preparazioni per scopi dimagranti» e pertanto, per rispetto del principio di precauzione, il divieto ministeriale è secondo la sentenza corretto. Per quanto riguarda poi il tema della concorrenza e delle ricadute in termini di libertà di iniziativa economica, il tribunale ha spiegato che «deve essere considerato che va effettuato un adeguato bilanciamento tra valori costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute ex art. 32 Cost. ed il principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. laddove il primo è definito come diritto fondamentale dalla Costituzione ed il secondo non può mai essere esercitato in danno della sicurezza e della dignità umana». Principio sancito, tra l’altro, anche dall’art. 36 del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Una seconda sentenza è stata pronunciata dallo stesso Tar in merito ad un ricorso del tutto simile in termini di contenuto e doglianze: anche in questo caso la decisione è stata di respingere la richiesta dei farmacisti ricorrenti.

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