piante organicheÈ stato pubblicato da Federfarma il quinto numero di “Lexfarma – Giurisprudenza sulla farmacia”, al cui interno – spiega il sindacato dei titolari – «sono riportate alcune sentenze che riguardano la competenza della giunta comunale ad emanare la pianta organica, i limiti posti al potere dei comuni nell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, una nuova classificazione elaborata dal Consiglio di Stato dei criteri da utilizzare per la dislocazione delle farmacie sul territorio e la necessità, ribadita dalla Corte di Cassazione, di dimostrare dettagliatamene le ragioni di un licenziamento per motivi economici. Infine viene riportato un memorandum con i riferimenti di recenti ed importanti sentenze già commentate tramite apposite circolari».
In particolare, per quanto riguarda il potere del Comune di individuare nuove sedi si sottolinea come esso «non sia senza limiti: è obbligatorio acquisire i pareri non vincolanti degli enti competenti e comunque motivare adeguatamente le scelte effettuate». Viene riportato il caso di «un Comune che ha istituito, in base al criterio demografico, due nuove sedi farmaceutiche. Un titolare di farmacia ha presentato ricorso dapprima al Tar, quindi al Consiglio di Stato per vedersi annullare il provvedimento, perché, a suo dire, non rispettoso dei requisiti di legge per la scelta della localizzazione delle sedi, non adeguatamente motivato e comunque adottato senza la preventiva acquisizione dei pareri prescritti dalla legge». Il ricorso è stato accolto dal Consiglio di Stato. Quindi si sottolinea il fatto che sempre il Consiglio di Stato ha spiegato come non si possa «paragonare il provvedimento di localizzazione di sedi farmaceutiche agli atti urbanistici di programmazione del territorio: la competenza rimane alla giunta. E il criterio della presenza orizzontatale delle sedi (garanzia del servizio farmaceutiche anche nelle zone scarsamente abitate) è preminente rispetto alla presenza verticale (legato cioè al rapporto tra popolazione e numero di sedi farmaceutiche)». Infine, si tratta un caso di riduzione del personale, spiegando che «un generico riferimento alla diminuzione del lavoro per l’azienda non è elemento sufficiente per giustificarlo». Nel caso di un lavoratore che aveva contestato un licenziamento, la Corte di Cassazione ha spiegato che “in caso di licenziamento giustificato dalla necessità di operare una riduzione del personale” è necessario che “il datore di lavoro dimostri i motivi che lo hanno indotto al licenziamento e a far ricadere la scelta sull’unico dipendente licenziato”. È assolutamente insufficiente, perciò, il richiamo a una presunta “carenza di lavoro”».

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