percentuali ricarico farmaciDue recenti decisioni della Cassazione (n. 673 del 16/01/2015 e n. 4312 del 04/03/2015, entrambe della Sezione V) intervengono sul delicato problema delle riprese fiscali fondate in tutto o in parte sulla ricostruzione presuntiva delle percentuali di ricarico.
Se la contabilità dell’impresa verificata non si rivela inattendibile, per presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati non è sufficiente un semplice indizio, dovendo le circostanze che conducono a quella conclusione essere gravi, precise e concordanti per far prova contro l’imprenditore.
Ciò non di meno, troppo spesso le rielaborazioni del ricarico medio aziendale “proposte” dal Fisco vengono effettuate con grande leggerezza giungendo a risultati talora abnormi, specie se confrontati appena più attentamente con la realtà economica dell’azienda.
Con le sentenze citate la Suprema Corte interviene su questa deprecabile “prassi” piuttosto incisivamente, dato che non si limita a riconoscere che il criterio di calcolo prescelto “deve comunque rispondere a canoni di coerenza logica e di congruità”, ma declina immediatamente il principio in indicazioni molto concrete, precisando innanzitutto che il ricorso al criterio della media aritmetica semplice – in luogo della media aritmetica ponderata – può fornire risultati attendibili soltanto quando risulti la sostanziale omogeneità dei beni ceduti dall’azienda.
Se, invece, tra le varie categorie merceologiche esiste una notevole differenza – come nel caso in cui le referenze che presentano il ricarico meno elevato registrano una frequenza di vendita nettamente superiore alla media aziendale – il ricorso alla media aritmetica ponderata si rivela indispensabile.
Anche il criterio di scelta del campione selezionato per il confronto tra i prezzi di vendita e di acquisto – quasi mai l’analisi dei verificatori viene condotta su tutto l’inventario aziendale – deve essere attentamente valutato, dovendo questo costituire necessariamente un gruppo significativo per qualità e quantità dei beni oggetto dell’impresa.
Del resto, come chiarisce espressamente la sentenza n. 673, qualora il contribuente contesti in sede contenziosa il criterio della determinazione della percentuale di ricarico, a tali indicazioni devono attenersi anche i giudici di merito, chiamati infatti “… a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea e disomogenea, dei beni merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto.”.
Più chiaro di così …

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(stefano civitareale)

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