ordinamento-austriaco-corte-giustizia-europeaAlla sentenza della Corte europea n. C-367/12 del 13/02/2014, resa nota ai farmacisti dagli organi di stampa della categoria, dedichiamo appena qualche riga di commento, soltanto per sgombrare il terreno da qualunque perplessità su quelle che potranno rivelarsi le future decisioni dei giudici lussemburghesi, che da qualche parte – sulla base proprio di questa decisione- si teme infatti possano aver avviato una nuova giurisprudenza su alcuni sistemi di organizzazione del servizio farmaceutico prescelti da Stati aderenti alla UE.In verità, l’assetto austriaco, secondo la sentenza, è bensì incompatibile in particolare con la libertà di stabilimento sancita nel TFUE, ma solo nella parte in cui non permette minimamente (come invece permette, per guardare in casa nostra, l’art. 104 TU.San.) di far fronte – prescindendo anche da qualsiasi dato demografico – alle esigenze di assistenza farmaceutica degli abitanti di una zona dettate da specifiche situazioni locali.
Non per caso, del resto, l’art. 104, è una disposizione irrinunciabile perché in realtà di “chiusura” di un sistema come quello italiano, come è vero che, più o meno nello stesso testo, resiste impavidamente a ogni riforma ormai da 80 anni.
L’ordinamento settoriale dell’Austria, invece, è privo di una misura come il nostro criterio topografico, e questo, secondo la Corte, lo rende in conflitto con la normativa comunitaria dato che, sotto lo specifico profilo considerato, comprime appunto – ma non giustificatamente – la libertà di stabilimento del cittadino europeo.
E’ però una decisione che non può essere di per sé indizio di un nuovo orientamento della Corte di Lussemburgo ed é anzi a ben vedere coerente con altre sue pronunce in materia (in particolare con quella sulle Asturie) che infatti avevano già lasciato intendere che la posizione dei giudici europei fosse in sostanza critica (sempre con riguardo segnatamente all’art. 49 del TFUE) verso le disposizioni nazionali che si presentino come impeditive o comunque di eccessivo ostacolo – per ragioni dipendenti dal dato della popolazione e/o dalla distanza minima – all’apertura di farmacie in certe zone magari modeste sul piano demografico.
Anche per questo aspetto, dunque, il nostro è un sistema perfettamente al riparo – sempre guardando alla giurisprudenza europea di oggi – da autentiche censure, tanto più che all’art. 104 (che, non dimentichiamolo, il Consiglio di Stato, con una ordinanza tra le peggiori che il sottoscritto ricordi, aveva tentato inutilmente tempo fa di sottoporre proprio al giudizio della Corte di Giustizia…) si è recentemente aggiunto nella stessa direzione anche l’art. 11 del DL Cresci Italia, che ha infatti imposto alle amministrazioni comunali di tenere anche conto, nell’organizzazione delle farmacie sul territorio, “dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Almeno al momento, dunque, sul fronte europeo la normativa nazionale non sembra correre alcun pericolo.
(gustavo bacigalupo)

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