lexfarmaFederfarma ha pubblicato il quarto numero di “Lexfarma – Giurisprudenza sulla farmacia”, rubrica informativa dedicata al commento di alcune sentenze di interesse per la categoria farmaceutica. Il primo tema affrontato è quello riguardante i rapporti con SSN e l’applicazione degli interessi europei ai ritardi dei pagamenti nei confronti delle farmacie. Nonostante il notevole passo avanti del nostro paese in questo ambito, con una diminuzione dei tempi di rimborso ai fornitori del 15-20%, i pagamenti tardivi della pubblica amministrazione restano. Nel testo della sentenza si legge che “L’Italia è lo Stato che registra, tra tutti i paesi dell’Unione, i tempi più lunghi dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. La Ue, che nel 2014 aveva aperto una procedura d’infrazione nei confronti del nostro paese, aveva iniziato sin dal 2000 la sua lotta contro i ritardi nei pagamenti, a tutela delle imprese creditrici emanando una specifica direttiva”. Il rapporto tra farmacie e Servizio Sanitario Nazionale non è di natura contrattuale ma discende direttamente da un Decreto del Presidente della Repubblica. Per un recente pronunciamento della Corte di Cassazione non si applicheranno gli interessi europei in caso di ritardati pagamenti, questi invece entreranno in gioco tra impresa e pubblica amministrazione in caso di un rapporto di natura negoziale o contrattuale. Il secondo punto riguarda l’utilizzazione del criterio della “sostenibilità economica” utilizzato da un Comune per l’individuazione di una nuova sede farmaceutica. Secondo il Consiglio di Stato “la sostenibilità economica non è parametro vincolante imposto da previe norme (esterne o poste a monte dalla stessa Amministrazione comunale), ma nel momento in cui è impiegato dal Comune, quale criterio di valutazione della convenienza e opportunità dell’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, è necessario farne un’applicazione coerente e non contraddittoria”. Nel terzo punto si torna a parlare di videosorveglianza e dell’irrilevanza giuridica del consenso dei dipendenti per l’installazione di un impianto di questo tipo. “L’installazione di un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro o dell’accordo sindacale è un illecito penale, anche se i singoli lavoratori abbiano conferito il consenso all’utilizzo di tale impianto”. Con questa sentenza la Corte di Cassazione cambia il proprio orientamento in materia di controllo a distanza dei lavoratori. L’ultimo punto affrontato da Lexfarma è invece dedicato all’individuazione della base imponibile per applicazione dello sconto dell’1,4 previsto del decreto Abruzzo, che deve essere calcolato su quanto dovuto per la corresponsione dei farmaci dal SSN al netto dell’IVA. Nel testo la Cassazione conferma inoltre la giurisdizione, in tale fattispecie, del giudice ordinario.

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