marketing social networkSe si vuole inviare un messaggio con finalità di marketing, è necessario che il destinatario abbia fornito il proprio consenso. E non si posso utilizzare liberamente gli indirizzi di posta elettronica eventualmente trovati sui social network. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, in una nota nella quale spiega che per questo motivo l’autorità ha deciso «di vietare ad una società l’ulteriore trattamento di indirizzi email senza consenso».
L’organismo di vigilanza aveva infatti ricevuto la segnalazione di una società di consulenza finanziaria che lamentava l’invio di numerose email promozionali indirizzate alle caselle di posta elettronica di alcuni suoi promotori, senza che questi ne avessero autorizzato la ricezione. «Dagli accertamenti svolti in collaborazione con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza – prosegue il Garante – è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva, oltreché con altre modalità, anche attraverso l’instaurazione di rapporti su Linkedin e Facebook o “pescando” contatti sui social. La società, solo negli ultimi due anni, ha inviato circa 100.000 email pubblicitarie». Un comportamento che è stato ritenuto illecito, anche alla luce delle linee guida pubblicate il 4 luglio del 2013 in materia di disciplina del fenomeno del “social spam”. «I dati reperiti sui social network e, più in generale, presenti on line – sottolinea l’Autorità – non possono essere utilizzati liberamente. Non ha infatti alcun fondamento normativo la tesi sostenuta dalla società secondo la quale l’iscrizione a un social network implica un consenso all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing. Tale finalità non è compatibile con le funzioni dei social network che sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi». Si tratta di un’opinione «sostenuta anche dalle Autorità per la privacy europee, le quali hanno espressamente escluso che l’iscrizione a un servizio presente sul web comporti la legittimità del trattamento dei dati personali da parte di altri partecipanti alla medesima piattaforma ai fini dell’invio di informazioni commerciali». Pertanto, «oltre alla contestazione amministrativa già effettuata dal Nucleo Speciale per il trattamento senza il necessario consenso, l’Autorità si è riservata di contestare anche la violazione dell’obbligo di rilascio dell’informativa. Alla società è stato prescritto infine di modificare il modello di richiesta di consenso presente sul sito, in modo che risulti chiara la finalità di marketing». Si tratta di una notizia di particolare importanza per tutte le aziende che intendano effettuare marketing attraverso gli indirizzi e-mail presenti sui social network. Anche le farmacie, qualora volessero lanciare campagne del genere, devono dunque ottenere prima un consenso conforme alla normativa vigente da parte di ciascun destinatario.

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