Magazzino automatico farmaciaIl Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza in merito ad un ricorso che era stato depositato dal titolare di una farmacia, che chiedeva di riformare una sentenza del Tar delle Marche in merito ad un provvedimento dell’Inail «di non-favorevole riscontro della domanda di contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori». Si trattava in particolare di un progetto, secondo la farmacia, di “completa automazione” del processo produttivo di prelievo e vendita dei farmaci. Esso però non aveva raggiunto «la soglia minima di ammissibilità di 120 punti prevista». L’Inail non aveva infatti attribuito i 35 punti relativi al parametro “completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori”. Ciò perché, secondo l’istituto, «l’acquisto del magazzino automatico per i prodotti farmaceutici influisce solo parzialmente sul processo produttivo svolto dal magazziniere». Il Consiglio di Stato ha spiegato che anche nel caso di installazione del magazzino automatizzato, non si sarebbe eliminata infatti «l’effettuazione manuale dello scarto degli imballi di tutti i prodotti destinati alla vendita, del controllo e della spunta degli stessi, del caricamento manuale dei farmaci nel magazzino automatizzato, nonché del rifornimento manuale scaffali e espositori con i restanti prodotti non stivati nel magazzino automatizzato dei farmaci».
L’Inail aveva da parte sua ricordato che sul tema c’era stato un altro pronunciamento a lui favorevole, per un caso analogo, nel 2016. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, «è evidente che l’automazione proposta non concerneva tutti i farmaci (restando esclusi i galenici e le confezioni fuori misura) e non avrebbe riguardato la restante totalità degli altri prodotti non medicinali venduti nella farmacia, per cui il progetto non avrebbe comunque eliminato le operazioni manuali ed i relativi rischi, in quanto non avrebbe toccato scaffali e stand espositivi a disposizione del pubblico». Per questo i giudici hanno respinto l’appello e confermato «l’esattezza delle conclusioni della sentenza del Tar impugnata».

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