prodotti-agroalimentari-farmaciaLe nuove disposizioni in materia di rapporti commerciali nel settore agro-alimentare recate dall’art. 62 del “Cresci Italia” (sempre lui) – e in vigore dal 24 ottobre scorso – interessano evidentemente anche le farmacie dato che il d.m. attuativo (per quanto ci risulta tuttora in corso di pubblicazione nella G.U.) rimanda, quanto alla definizione di “prodotti alimentari”, alla normativa comunitaria (e precisamente all’art. 2 del regolamento CEE n. 178/2002 del 28/1/2002), la quale definisce “alimento (…) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”.

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Si tratta di una definizione che sembra includere anche tutti gli integratori alimentari, gli alimenti per celiaci e tanti altri prodotti disponibili in farmacia, e si rivela dunque del tutto opportuna la richiesta che la categoria ha inoltrato il 16 ottobre scorso ai Ministeri competenti di individuare – nel testo stesso del provvedimento di prossima pubblicazione (o, se non altro, di intervenirvi al più presto in tal senso) – delle eccezioni proprio in questa definizione di prodotto alimentare che, così com’è, finirebbe verosimilmente, come accennato, con l’assimilare ai comuni beni alimentari (facendoli ricadere nella nuova disciplina) anche prodotti la cui valenza sanitaria parrebbe indubbiamente prevalente su quella meramente alimentare (come è vero che alcuni di essi sono notoriamente oggetto di una normativa specifica posta sotto la vigilanza del Ministero della salute).

Tuttavia, in attesa della risposta del Ministero (sempre che arrivi in tempo utile rispetto alla pubblicazione del provvedimento), riassumiamo gli aspetti di maggior rilievo della nuova normativa, chiarendo dapprima: a) che le cessioni interessate sono quelle che avvengono con consegna nel territorio italiano; b) che tali disposizioni interessano tutti gli operatori della filiera con esclusione dei soli consumatori finali; c) e che sulla corretta applicazione delle nuove regole vigilerà l’Antitrust con il supporto operativo della Guardia di Finanza.

Forma e contenuti del contratto. Gli accordi che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e del pagamento; inoltre vanno stipulati obbligatoriamente per iscritto – anche se a tal fine sarà sufficiente una qualsiasi forma di comunicazione (posta elettronica, fax, ecc.) pur non formalizzata in un vero e proprio contratto, che manifesti chiaramente la volontà delle parti di concludere l’accordo – e devono, infine, conformarsi ai consueti principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

Termini di pagamento. È l’aspetto che incide maggiormente sulla prassi commerciale in uso ed è quello che può provocare più inconvenienti, perché le nuove regole impongono un drastico “accorciamento” delle dilazioni in uso per le farmacie, specialmente in questo periodo di crisi.

Viene stabilito, infatti, che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

– per i prodotti alimentari deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni (per prodotti deteriorabili si intendono, in generale, quelli preconfezionati con una data di scadenza e un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni e tutti i tipi di latte);

– per tutti gli altri prodotti, entro il termine di 60 giorni.

I termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, ma se non è possibile stabilirne con certezza la data, si fa riferimento a quella di consegna dei prodotti. Il decreto ministeriale prevede inoltre (ulteriore complicazione…) che i fornitori debbano emettere fatture separate per forniture con diversi termini di pagamento.

Interessi. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine e sono pari al saggio d’interesse BCE maggiorato di 9 punti percentuali (2 in più, quindi, rispetto alla misura ordinariamente prevista).

Tali disposizioni, peraltro, essendo inderogabili, non possono essere escluse da un’apposita clausola contrattuale (anche se il fornitore può ovviamente sempre rinunciare alla riscossione…).

Pratiche commerciali sleali. Nelle relazioni commerciali è vietato l’inserimento di clausole commerciali sleali, tra le quali figurano, ad esempio, quelle finalizzate a imporre direttamente o indirettamente modalità di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, o retroattive, o, ancora, oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; ovvero, volte a conseguire indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. A questo proposito, l’allegato del decreto ministeriale fornisce un elenco dettagliato di concreti comportamenti che costituiscono pratiche commerciali sleali.

Fatturazione. Come precisa l’art. 5 del testo del decreto ministeriale, le modalità di emissione della fattura restano regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Pertanto, in caso di fatturazione differita, i 30 giorni per il pagamento decorrono dal ricevimento della “fattura differita”, la quale a sua volta deve essere emessa – come sappiamo – entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne. Con la “fattura differita”, quindi, i termini di pagamento, “guadagnano” ancora altri giorni.

Sanzioni. Eccoci da ultimo al profilo più inquietante della novità, perché le sanzioni (amministrative) previste in caso di violazioni di uno o più dei (numerosi) obblighi imposti dalla nuova disciplina sono – almeno nominalmente – pesantissime. Così, ad esempio, se si viola l’obbligo della forma scritta o del contenuto minimo obbligatorio dell’accordo, la sanzione va da 516 a 20.000 euro, commisurata al valore dei beni oggetto di cessione (senza contare quella della nullità del contratto, che imporrebbe la restituzione della merce e del prezzo riscosso…); le pratiche commerciali sleali vengono colpite con una sanzione che va da 516 a 3.000 euro, commisurata al beneficio del soggetto che non ha rispettato i divieti; infine, il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 500.000 euro, commisurata questa volta al fatturato dell’azienda, alla ricorrenza della violazione e alla misura dei ritardi.

L’Antitrust provvede all’accertamento delle violazioni o d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto. Quindi, i pagamenti tardivi potrebbero essere denunciati dallo stesso fornitore della merce, che esporrebbe in tal modo la farmacia all’accertamento della violazione e alla conseguente irrogazione della sanzione, anche se evidentemente non è previsto alcun obbligo a carico del fornitore di spiccare una denuncia del genere.

(Studio Associato)

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