Come abbiamo rilevato da “Il Sole 24Ore”, la Cassazione, con sent. n. 3080 del 2013, avrebbe annullato un provvedimento disciplinare irrogato dall’Ordine a un titolare di farmacia che, pur avendo concordato con i colleghi un certo regime di orari di apertura degli esercizi (dovrebbe essersi trattato, evidentemente, degli orari diversi sia da quelli obbligatori che da quelli di apertura per turno), se ne sarebbe poi discostato rendendosi inadempiente alle intese.

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Abbiamo usato il condizionale perché è necessario saperne di più, e dunque per quanto ci riguarda attendiamo di leggere l’intera decisione, per poi commentarla magari all’interno della nuova news che stiamo ora preparando su questo tema a margine della sentenza della Corte Costituzionale sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. Ci preme, in particolare, conoscere la forma e il contenuto di quell’ipotetico accordo tra farmacie e anche l’iter che ha condotto il provvedimento disciplinare dell’Ordine alla cognizione della Suprema Corte.

Sono in ogni caso sorprendenti alcune delle notazioni della Cassazione riportate dal quotidiano, nonostante la subordinazione ormai senza confini alle norme comunitarie ascritta al nostro ordinamento ed il ruolo straordinariamente dominante che la Consulta riconosce ormai da qualche anno alla “tutela della concorrenza” (e ai diritti delle imprese, come a quelli dei consumatori che ne possono derivare).

La sentenza dovrebbe aver deciso, sembra ovvio, una vicenda insorta prima dell’entrata i vigore del dl. Cresci Italia e quindi anteriormente alla sancita liberalizzazione assoluta degli orari anche delle farmacie; ma questo è un dato che, semmai, deve sotto vari aspetti preoccupare persino di più.

Ne riparleremo quindi prossimamente.

Gustavo Bacigalupo

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