legge sulla concorrenzaLa Fofi ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della legge sulla Concorrenza. «In materia di società di persone già costituita e soci non farmacisti – spiega la Federazione – la norma elimina la disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all’Albo. Per quanto riguarda le società di persone costituite prima della suddetta legge, considerato che nello statuto è prevista ovviamente la qualifica di socio farmacista, si ritiene che la società debba modificare lo statuto stesso, al fine di acquisire un socio non farmacista. Il farmacista, socio di una società costituita prima dell’entrata in vigore della legge sopra citata, potrà richiedere la cancellazione dall’Albo, pur continuando a mantenere la propria quota societaria. Si rammenta che, sotto il profilo previdenziale, i soggetti che apportano lavoro nella società sono sottoposti alla contribuzione INPS. Si evidenzia, peraltro, che la direzione della farmacia gestita dalla società (anche di persone) debba essere affidata ad un farmacista, anche non socio, ma in possesso del requisito dell’idoneità».
Altro punto trattato, quello della trasformazione della società di persone in società di capitali: «In questo caso i farmacisti, anche qualora decidano di cancellarsi dall’albo, continuano a mantenere la propria quota societaria senza dover procedere alla cessione della stessa con conseguente riacquisizione». Inoltre, «anche nel caso di gestione ereditaria (come nel caso di società titolare di farmacia), la direzione della farmacia dovrà essere affidata ad un farmacista idoneo. In proposito, si rammenta che l’erede, anche qualora non sia farmacista e purché non versi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità, potrà costituire una società nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione».
La Fofi ricorda poi che «la legge 27/2012 ha previsto che i vincitori in forma associata del concorso straordinario debbano mantenere la gestione associata per tre anni, su base paritaria. Qualora gli stessi intendessero costituire una società di capitali ovvero trasformare in tale forma societaria quella già costituita devono in ogni caso garantire il rispetto dei suddetti vincoli». Inoltre, «a seguito dell’eliminazione della disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all’Albo, possono ora ricoprire la qualifica di socio della società titolare di farmacia anche le società per azioni». In tema poi di «contrattazione di quote di partecipazione o obblighi di assunzione nei confronti dei farmacisti già operanti nella farmacia in vendita, valgono le norme sul trasferimento di azienda (art. 2112 del codice civile)». La federazione ha quindi toccato il tema delle incompatibilità, ricordando che la partecipazione alle società titolari «è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica». Ultimo chiarimento fornito: «La titolarità della farmacia riguarda il complesso aziendale che non può, quindi, essere scisso in settori. Non è quindi possibile l’acquisizione, da parte delle società di capitali, di singoli settori della farmacia (veterinario, cosmetico ecc.)».

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