federfarma legge sulla concorrenzaLe novità contenute nella legge sulla Concorrenza sono state oggetto di analisi da parte di Federfarma. In una nota, infatti, l’associazione di categoria ha inteso fornire «un’interpretazione dell’attuale disciplina in modo da offrire un quadro normativo il più possibile chiaro, pur tenendo conto che, purtroppo, non tutte le norme, soprattutto in materia di incompatibilità, consentono di pervenire ad una lettura univoca». In materia di proprietà della farmacia, con la nuova norma possono essere titolari, «in forma individuale, farmacisti iscritti all’albo con l’idoneità, ma anche società di persone aventi come soci soggetti anche non farmacisti; società di capitali aventi come soci anche soggetti non farmacisti o altre società di capitali o di persone; società cooperative a responsabilità limitata». Come noto, dunque, anche i non farmacisti potranno essere soci di società titolari di farmacia, benché la direzione di quest’ultima debba restare in capo ad un professionista iscritto all’Albo. È stato inoltre abrogato il limite di 4 farmacie per ogni società, introducendo invece un tetto al 20% del totale delle farmacie esistenti su base regionale. «Al fine di aumentare la trasparenza sulla proprietà della farmacia – sottolinea Federfarma – oltre allo statuto delle società, è necessario comunicare la compagine sociale e ogni successiva variazione, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla Sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio». Federfarma nota quindi che, per quanto riguarda i farmacisti titolari individuali, il tetto al 20% si scontrerebbe con una norma del 1934, secondo la quale «è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona». Secondo l’associazione dei titolari, si tratta di una «criticità normativa» della quale «si chiederà conto alle istituzioni competenti». In materia di trasferimento della titolarità, la nuova norma non ha modificato la legge 362/1991, secondo la quale «il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente». Ciò si applica sia ai titolari in forma individuale che alle società, invece non si applica al trasferimento di quote sociali. Permangono inoltre i requisiti in caso di trasferimento in favore di titolare individuale. Qualora esso avvenga “mortis causa”, invece, un erede individuale di farmacia«per intestarsi la titolarità potrà scegliere di «conferire la farmacia in una società, rimanendo socio della stessa, anche senza essere farmacista idoneo, purché non ricada in una situazione di incompatibilità». In questo senso, Federfarma ricorda che «una persona fisica socio di società proprietaria di farmacie non può contemporaneamente: esplicare attività nel settore della produzione del farmaco; esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco; esercitare la professione medica; essere titolare individuale o gestore provvisorio di farmacia; essere direttore o collaboratore di altra farmacia della quale non è socio; essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Una società socia, a sua volta, di società titolare di farmacie non può contemporaneamente: esplicare attività nel settore della produzione del farmaco; esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco». L’associazione di categoria sottolinea però anche che «alla società titolare di farmacia non sembra potersi applicare l’incompatibilità con la qualità di socio di un’altra società titolare di farmacia in virtù del comma 158 con il quale si afferma espressamente che una società titolare di farmacia può controllare, direttamente o indirettamente, quindi anche attraverso il controllo societario, un numero di farmacie che, nell’ambito di una regione, non superi il 20% del totale delle farmacie esistenti».
In tema invece di trasferimento di farmacie soprannumerarie, «nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione. Tuttavia è possibile richiedere il trasferimento solo in quei comuni nei quali, all’esito della revisione biennale della pianta organica, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale». Tra le altre ulteriori novità presenti nella legge sulla Concorrenza, spicca infine la riduzione da 10 a 3 anni del termine entro il quale vige l’obbligo del mantenimento della gestione associata della farmacia in caso di acquisto della titolarità tramite partecipazione associata al concorso straordinario.

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