dispositivi-medici-detraibili

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Questo articolo è esclusivamente rivolto ad un’audience di farmacisti.

Vorrei sapere quali sono i dispositivi medici il cui costo è detraibile, e come devo fare per consentire al cliente di recuperare fiscalmente la spesa.

Con la circolare n. 20 del 2011 l’Agenzia delle Entrate (acquisito il parere anche del Ministero della Salute) ha precisato che per dispositivi medici devono intendersi i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni rientranti nella definizione contenuta nei decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00 e che risultano marcati “CE” dal fabbricante in base a quelle che sono le direttive europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

La generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia al contribuente non consente tuttavia di per sé – e questo è stato chiarito a suo tempo da un’altra circolare del 2009 – di detrarre ai fini dell’Irpef la spesa sostenuta, perché è necessario che nello scontrino (ovvero sulla fattura preventivamente richiesta) venga indicata anche la tipologia di dispositivo medico, oltre al nome del soggetto che sostiene la spesa.

Sempre dal punto di vista fiscale, però, occorre anche rilevare che non esiste un elenco tassativo dei dispositivi medici “detraibili”, ma nella circolare n. 20/11 sono state indicate le categorie dei dispositivi medici più comuni la cui spesa, a determinate condizioni, potrà dunque essere detratta dal contribuente.

Senonché, per dimostrare al Fisco – in sede di un eventuale controllo formale della dichiarazione dei redditi (ex art. 36 ter DPR 600/73) – la correttezza dei dati e la spettanza della detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, la cui categoria sia citata nella circolare, è nel concreto opportuno che i contribuenti conservino – unitamente allo scontrino “parlante” (in cui siano riportati il codice fiscale dell’acquirente, la dicitura “dispositivo medico”, ovvero l’abbreviazione “DM”, nonché la descrizione del prodotto) – anche la confezione del prodotto stesso contrassegnata dalla “marcatura CE”.

Per completezza riportiamo inoltre qui di seguito le categorie più comuni di dispositivi medici che, in conformità al ricordato parere ministeriale, sono stai indicati nella circolare più volte citata.

– Esempi di Dispositivi Medici secondo il d.lgs. 46/97: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchio per aerosol; apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale, ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle, ecc..); lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito;

– Esempi di dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) secondo il d.lgs. 332/2000: contenitori campioni (urine, feci); test di gravidanza; test di ovulazione; test menopausa strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test autodiagnosi prostata PSA; test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR); test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test autodiagnosi per la celiachia.

Esiste in ogni caso un’altra tipologia di dispositivi medici il cui costo, pur non rientrando tra le categorie ora riportate, potrà parimenti esser detratto dal contribuente, a condizione che naturalmente venga per essi rilasciato lo scontrino “parlante” e che sia anche possibile dimostrare, con idonea documentazione, che il prodotto, oltre alla “marcatura CE”, sia conforme alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

In alternativa alla conservazione materiale della confezione del prodotto e/o della documentazione attestante la conformità alle direttive europee, nella stessa circolare l’Agenzia ha chiarito che il soggetto – che, come la farmacia, vende a terzi il dispositivo medico – può assumere a proprio carico l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’annotazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato al predetto documento di prassi del 2011.

Come si potrà rilevare, in conclusione, la “collaborazione” della farmacia può aiutare il cliente a detrarre più agevolmente la spesa.

(mauro giovannini)

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