integratori-alimentari-caffeinaPer il consumatore medio adulto l’assunzione giornaliera di caffeina da tutte le fonti non dovrebbe superare i 400 mg, di cui non più di 200 mg con una singola razione. In particolare, nella donna in gravidanza e durante l’allattamento l’apporto giornaliero complessivo non dovrebbe superare i 200 mg. Tutte indicazioni contenute nella “Scientific opinion on the safety of caffeine” dell’EFSA risalente al 27 maggio 2015, considerata una base scientifica comune a livello UE per definire il limite di impiego di caffeina negli integratori alimentari con due obiettivi: evitare apporti superiori ai 200 mg per ogni singola razione e consentire di non superarne una assunzione giornaliera complessiva di 400 mg, dato il largo impiego di altre fonti alimentari della sostanza tra le abitudini dei consumatori. A ribadire queste direttive è la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute in una circolare inviata a tutti gli operatori del settore alimentare, farmaceutico ed erboristico. Il documento ricorda che, secondo quanto previsto dal regolamento UE 1169/2011, gli integratori alimentari contenenti caffeina devono riportare in etichetta che l’impiego non è raccomandato per i bambini e durante la gravidanza, una avvertenza che deve comprendere anche l’allattamento. La questione è stata sottoposta alla valutazione della Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, che ha convenuto di fissare in 200 mg l’apporto massimo giornaliero di caffeina da assumere tramite integratori alimentari. Una disposizione che è stata inserita nelle linee guida ministeriali sugli integratori all’articolo 5 del decreto legislativo n.
169 del 21 maggio 2004. Situazione in sospeso per i claims, ovvero le indicazioni sulla salute, riferiti alla caffeina, così come per quelli sui botanicals, le sostanze e i preparati vegetali, vista la mancata approvazione della proposta di regolamento della Commissione per la loro autorizzazione. I soli claims sulla caffeina per ora ammissibili, in attesa di sviluppi sulla questione a livello europeo, sono quelli relativi all’attenzione e alla concentrazione: per il loro impiego, tuttavia, va riportata in etichetta la raccomandazione sull’apporto massimo giornaliero di caffeina da tutte le fonti che non deve superare i 400 mg. Non sono considerati ammissibili gli altri claims rimasti in sospeso, come quelli riguardanti gli effetti sulla pratica sportiva, in quanto i 200 mg di caffeina verrebbero superati già per quelli che ne richiedono una assunzione di 3mg/kg da soggetti con un peso corporeo superiore a 67 kg. Le indicazioni di cui parla la circolare valgono anche per l’uso dei claims sulla caffeina, alle stesse condizioni, in alimenti diversi dagli integratori alimentari, e il documento ribadisce che resta fermo a livello nazionale in 320 mg/l il livello massimo di caffeina negli energy drink. Il Ministero invita quindi tutti gli operatori interessati a conformarsi a queste indicazioni a partire dalle prossime produzioni.

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