imposte farmaciaPer effetto del D.L. 66/2014 (c.d. decreto “bonus irpef”), a partire dal prossimo 1° ottobre il pagamento di imposte farmacia e contributi mediante il Mod. F24 subisce un’autentica rivoluzione, verosimilmente indotta dall’esigenza di ridurre i costi della riscossione – trasferendoli tuttavia a intermediari e contribuenti – ma anche (riteniamo) dalla necessità di rafforzare il filtro di controllo sull’utilizzo incompensazione di crediti fiscali e/o contributivi, visti i numerosi abusi registrati negli anni.

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Le novità riguardano sia i contribuenti titolari di partita iva e sia, in termini ancor più accentuati, i contribuenti “non titolari” di partita iva e vediamo allora di tracciare un sintetico quadro riepilogativo delle nuove modalità – a regime, come detto, dal 1° ottobre p.v. – di versamento di imposte e contributi con il Mod. F24, distinguendo appunto le due categorie.

A) La novità per i “titolari di partita iva” (che non hanno incaricato un intermediario autorizzato e provvedono “da soli”).

Per i famosi “titolari di partita iva”, come sappiamo, vale già da tempo l’obbligo di avvalersi esclusivamente dei canali telematici, ma finora questi contribuenti sono stati in linea di massima liberi di scegliere tra questi due “canali” telematici:

  • i servizi dell’Agenzia  delle  Entrate  (e  quindi,  o  direttamente  mediante  il  c.d. fisconline, richiedendo l’apposito PIN, oppure mediante Entratel, con l’assistenza cioè di un intermediario autorizzato, come ad es. il nostro Studio); e
  • i servizi di banche e/o poste (e cioè: Home banking ovvero Cbi).

Ebbene, per i “titolari di partita iva” dal 1° ottobre p.v. scatta una sola novità, anche se molto importante ai fini pratici, ed è questa: per i versamenti di tributi e contributi dovuti dal 1° ottobre in poi, laddove il saldo finale del Mod. F24 da inviare risulti – per effetto dell’utilizzo in compensazione di crediti fiscali e/o contributivi – di ammontare pari a zero, potranno essere utilizzatiesclusivamente i detti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (fisconline ointermediario autorizzato), e pertanto, attenzione, saranno in questa precisa evenienza (tutt’altro che infrequente) preclusi sia l’Home banking che il Cbi.

Quando invece, con o senza l’utilizzo di crediti in compensazione, il saldo finaledel modello sia superiore a zero, i “titolari di partita iva” potranno continuare a usare ambedue i ricordati “canali” telematici, tenendo però sempre ben presente – un limite che del resto vale anche ora – che la compensazione di crediti ivasuperiori a 5.000 euro impone comunque l’utilizzo esclusivo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

B) Le novità per i “non titolari di partita iva”. Sono senz’altro, come anticipato, i contribuenti più incisi dalle novità.

Fino ad oggi, infatti, costoro potevano recarsi tranquillamente allo sportello (persino di una banca o di una posta presso cui non avevano acceso nessun c/c e potendo pertanto regolare il pagamento della delega in contanti o con bancomat) e pagare quanto dovuto con il cartaceo, ovvero, preferendolo, utilizzare l’uno o l’altro dei due “canali” telematici (Fisconline o Entratel da un lato, Home banking o Cbi dall’altro).

Da 1° ottobre, invece, i “non titolari di partita iva”:

  1. se il saldo finale è compreso tra 1 e 1000 euro – e senza compensazionitra debiti e crediti d’imposta e/o contributi – possono continuare a utilizzare il Mod. F24 cartaceo;
  2. se il saldo finale è superiore a 1000 euro – e senza compensazioni tra debiti e crediti d’imposta e/o contributi – devono obbligatoriamenteutilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline oEntratel) ovvero l’Home banking o Cbi;
  3. se il saldo finale è pari a zero – per effetto di compensazioni tra crediti e debiti d’imposta e/o contributi – devono  obbligatoriamente utilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel),senza quindi in tal caso poter utilizzare l’Home banking o Cbi;
  4. se il saldo finale è superiore a zero – per effetto di compensazioni tra crediti e debiti d’imposta e/o contributi – devono obbligatoriamenteutilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline oEntratel) ovvero l’Home banking o Cbi.

È chiaro dunque che questo nuovo sistema in atto dal 1° ottobre p.v. comporterà – per tutti i “non titolari di partita iva” – la necessità di aprirecomunque al più presto un conto corrente bancario o postale per il pagamento di imposte e contributi, perciò anche per coloro che non ne erano provvisti dato che – come ulteriore significativa novità – viene anche meno la possibilità di pagare telematicamente sul conto corrente di un soggetto diverso dall’intestatario del Mod. F24 (come nel caso del padre che sinora, utilizzando l’Home banking del proprio conto corrente, abbia ad esempio versato le imposte del figlio sprovvisto di un c/c a lui intestato).

***

A questo punto è naturalmente opportuno trarre le indicazioni finali che tali grandi novità comportano manifestamente sia per i “titolari” che per i “non titolari” di partita iva.

Però, come sapete, le nostre circolari e le nostre news sono indirizzate da sempre ai soli titolari di farmacia assistiti dallo Studio e dalla Sediva, ma non alle persone fisiche che sono loro “collegate” (in particolare, i familiari), né – per quel che riguarda le società di persone titolari di farmacia – alle persone fisiche che compongono la compagine sociale.

Anche a costoro, tuttavia, noi assicuriamo le nostre prestazioni (dichiarazioni dei redditi, IMU, Tasi, ecc.), solo però quando ce ne facciano richiesta per loro conto i titolari di farmacia di riferimento e nei fatti sono perciò questi ultimi a rendersi sostanzialmente – almeno nei nostri confronti – portatori e curatori degli interessi anche dei loro “collegati”.

È dunque ai titolari delle farmacie assistite (persone fisiche o società) che chiediamo con questa news di rendere edotte di tali novità le persone fisiche a loro riconducibili, evidenziando in particolare la necessità inderogabile che tutti costoro provvedano quanto prima a  destinare (magari accendendone uno dedicato) un conto corrente bancario o postale al pagamento di tributi e contributi e preparandosi a utilizzarlo nei casi sopra specificati; il che, beninteso, anche nell’ipotesi che intendano avvalersi per i pagamenti dei Mod. F24 online di un intermediario autorizzato (che sia questo Studio o chiunque altro), una soluzione del resto che generalmente diventa in pratica inevitabile quando ricorra il caso descritto sub c).

Se però il “non titolare di partita iva” – “collegato” come sopra detto ad una farmacia da noi assistita – preferisca ricorrere al nostro Studio anche per tale incombenza, il titolare della farmacia di riferimento dovrà darcene immediata comunicazione, in modo da consentirci di inviare a stretto giro di e-mail la documentazione necessaria a formalizzare l’incarico che verrà comunque assolto con oneri a carico della farmacia stessa.

Inoltre, come si è visto, anche il “titolare di partita iva” che sinora ha fatto “da solo” operando su Home banking, dal 1° ottobre – quando per effetto di compensazioni il saldo finale dell’importo dovuto risulta pari a zero oppure si porti in compensazione un credito iva superiore a 5.000 euro – dovrà  ineludibilmente ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando cioè Fisconline (sempreché voglia continuare ad operare “da solo”), o affidarsi a un intermediario autorizzato che opererà su Entratel.

Perciò, anche quel titolare di partita iva – se indirizzerà la sua scelta verso questo Studio, non intendendo quindi continuare ad operare “da solo” – dovrà tempestivamente darcene comunicazione per l’espletamento delle relative formalità.

Ricordiamo da ultimo che la necessità di un immediato riscontro della presente è dettata anche dall’imminenza e dall’importanza della prima scadenza successiva al 1° ottobre, che è quella del giorno 16 dello stesso mese.

(Studio Associato)

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