sentenza-tar-campaniaIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato una sentenza in merito ad un ricorso presentato nel 2012 per l’ottemperanza della sentenza dello stesso Tar «n.19309 del 2005 ovvero, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente». La vicenda risale però a molti anni prima: precisamente al mese di luglio del 1997, quando la Regione aveva indetto un concorso per l’assegnazione di 103 sedi farmaceutiche, vacanti nel territorio della provincia di Napoli.
La graduatoria arrivò solo cinque anni dopo, nel 2002, e un farmacista classificatosi 67esimo avanzò un ricorso, impugnandola nella parte in cui non gli aveva attribuito una piccola differenza di punti legati all’anzianità di servizio maturata: «A fondamento del ricorso – spiegano i giudici – l’interessato ha lamentato la violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, recante il “regolamento di attuazione della disciplina in materia di procedure concorsuali per l’assegnazione di sedi farmaceutiche”». Nel 2005 il Tar gli diede ragione, spiegando che «l’anzianità di servizio del ricorrente è stata erroneamente valutata». Il farmacista attendeva dunque di vedere rivista la propria posizione. La sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dalla Regione e per questo il professionista ha chiesto «che l’Amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dell’impugnato provvedimento».
Secondo il ricorrente, infatti, l’amministrazione regionale avrebbe dovuto riapprovare la graduatoria emendata dal vizio riscontrato. Il Tar ha ritenuto, nella sentenza del 28 febbraio 2018, che il ricorso debba essere «accolto», anche se solo «limitatamente alla domanda di esecuzione del giudicato». Mentre, secondo i giudici, «va respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno». Ne consegue che «entro il termine di giorni novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla eventuale previa notifica della presente sentenza, la Regione Campania deve approvare la graduatoria della procedura concorsuale, emendata dal vizio sulla cui sussistenza si è formato il giudicato. In assenza della dovuta esecuzione, il Collegio si riserva di emettere ogni ulteriore statuizione, anche con la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per l’accertamento delle relative responsabilità». La ragione per la quale è stata respinta la domanda di risarcimento è invece legata al fatto che è stato ritenuto ragionevole, da parte della Regione, aver atteso l’esito finale del giudizio prima di modificare la graduatoria, «per una regola di buona amministrazione». Ora, dunque, si attende la nuova pubblicazione, con il rischio che possano esserci modifiche sostanziali ad un elenco che è ormai vecchio di 16 anni.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.