farmacista-contributiLa Cassazione civile sez. VI 11 giugno 2013 n. 14666 ha ribadito nuovamente il suo orientamento riguardante l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti dei familiari coadiutori del farmacista.

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Nella fattispecie un farmacista fiorentino e sua moglie proponevano ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze, che dichiarava l’obbligo del farmacista di pagare la contribuzione alla gestione commercianti Inps per la moglie coadiutrice nell’esercizio.

La Cassazione ha riconfermato i precedenti come la sentenza n. 11466 del 12/05/2010 e con numerose altre conformi, con cui si è affermato “Nel quadro della disciplina dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 206, del campo di applicazione dell’assicurazione per gli esercenti attività commerciali istituita con la L. n. 613 del 1966, l’assicurazione stessa è operativa anche nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia – in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestione della relativa impresa -, nel concorso dei requisiti di legge relativi sia all’impresa e in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all’attività dell’impresa”.

Paola Ferrari

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