titolare di farmaciaLa clausola che determina l’incompatibilità tra la titolarità, la gestione provvisoria, la direzione o la collaborazione in una farmacia ed il ruolo di partner privato di una società mista alla quale sia affidata la gestione delle farmacie comunali è legittima. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, in altre parole, i titolari di farmacia privata non possono ambire a diventare anche soci delle comunali. A spiegarlo è stata una sentenza del Consiglio di Stato (la numero 474 del 2017) che ha cosi respinto un ricorso presentato contro il comune di Mentana. «La ricorrente, in qualità di “titolare di farmacia in Mentana centro” ma anche di semplice cittadino utente residente nel comune – spiegano i giudici – ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio la determina dirigenziale n. 122/C del 18 novembre 2015 con cui il citato comune ha avviato una proceduta “ad evidenza pubblica” per la scelta di un partner privato “per la costituzione di una società mista per la gestione delle farmacie comunali”, ritenendo tuttavia di non fare domanda di partecipazione alla gara». Il Tar aveva respinto il ricorso, ma l’appellante «ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, poiché avrebbe erroneamente ritenuto dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 275/2003, invece afferente alla diversa fattispecie di incompatibilità tra la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali e qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco».
Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio del Tar, perché quest’ultimo «ha posto l’accento sulla pronuncia della Corte costituzionale per coglierne la ratio e fornire una interpretazione costituzionalmente orientata anche per il diverso caso della compatibilità tra titolare di farmacia privata persona fisica e socio nella gestione di una farmacia comunale». Il tribunale aveva infatti stabilito che la legge «indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.