federfarmaIl Ddl Stabilità 2016 è stato approvato nel dicembre 2015, dopo la fiducia posta dal governo sul provvedimento. Federfarma ne ha valutato i contenuti inerenti la professione del farmacista. In particolare, l’articolo 1 comma 568 riguarda il livello di finanziamento della spesa farmaceutica. L’associazione di categoria ricorda che «la disposizione non è stata modificata rispetto alla precedente versione del Senato. Viene indicato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2016, pari a 111 miliardi di euro. Si rileva che tale livello di finanziamento è superiore di 1 miliardo rispetto al tetto 2015 ma è inferiore di due miliardi rispetto a quanto indicato in precedenza nel DEF».
Per quanto riguarda, invece, i commi 569 e 570, relativi al “Fondo innovativi”, «la norma esclude dal tetto nazionale della spesa farmaceutica territoriale le risorse, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, destinate a finanziare l’erogazione dei farmaci innovativi. Viene previsto che solo l’eccedenza di spesa superiore allo stanziamento sopra indicato confluisca nel tetto di spesa territoriale». Federfama, «pur giudicando positivamente la norma su tale categoria di farmaci, ha già avuto modo di rilevare che tale disposizione potrebbe rendere più probabile uno sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale. Per ovviare a tali rischi, il comma 570 prevede che il Ministero della Salute, sentita l’Aifa e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, predisponga annualmente un Programma Strategico volto a definire le priorità di intervento».
Inoltre, i commi da 571 a 573 disciplinano il “Fondo per il servizio di revisione dei medicinali”, necessario «per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio dei revisione dell’uso dei medicinali (Medicine use review) finalizzato in via sperimentale ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie ai pazienti affetti da asma. Per tale servizio viene prevista una dotazione di un milione di euro assegnata alle regioni ed alle province autonome in proporzione alla popolazione residente. Essa è destinata in via esclusiva a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista».
I commi da 548 a 552 riguardano invece le norme per acquisti di beni e servizi da parte di enti del Ssn: «Questi ultimi sono impegnati, per i beni e servizi indicati da un decreto emanato annualmente entro il 31 dicembre, a rifornirsi solo presso apposite centrali di committenza o presso la Consip, rischiando, in difetto, una responsabilità per illecito disciplinare e per danno erariale». Inoltre, «i contratti in essere per le categorie merceologiche previste dal suddetto decreto non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto attivato dalla centrale di committenza e le eventuali ulteriori proroghe sono nulle».
Ancora, «con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità, si procederà all’aggiornamento dei LEA», mentre è stata istituita «presso il ministero della Salute, la Commissione Nazionale per l’aggiornamento degli stessi Livelli, e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn. A tale commissione è anche attribuito l’ulteriore compito di valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità». In tema di dichiarazione precompilata, poi, «si sottolinea che la Camera non ha modificato il testo precedente del Senato laddove, in materia di dichiarazione precompilata regolata dal decreto legislativo 174 del 2015, è stata aggiunta all’art. 3, comma 3, la previsione che i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1 gennaio 2016 saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria con le medesime modalità di cui al decreto legislativo 175 del 2014, anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari non accreditate».
Infine, i commi da 98 a 110 riguardano i fondi europei: «La legge di stabilità ha previsto per le imprese che effettuano l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, ubicate nelle zone assistite delle regioni del centro-sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le media, e del 10% per le grandi». Tale credito «è commisurato alla quota del costo dei beni sopra indicati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni di euro per le medie e 30 milioni di euro per le grandi».

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