fatturazione elettronica farmacieFisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate ha elencato e analizzato le principali novità presenti nella legge di Bilancio 2018. Ecco quelle di maggiore interesse per le farmacie.
Innanzitutto la proroga (con revisione) del super e dell’iper-ammortamento: «È stabilita anche per il 2018 – si legge nell’articolo – la proroga della disciplina del super e dell’iper ammortamento, ossia la maggiorazione delle quote di ammortamento (ovvero dei canoni di leasing deducibili) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli). Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo. Sei mesi in più per l’iper ammortamento: l’agevolazione è fruibile anche in relazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto comunque delle condizioni appena ricordate. Inoltre, viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali».
In materia di fatturazione elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019 essa sarà obbligatoria anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia: «Sono esonerati da tale obbligo – prosegue Fisco Oggi – coloro che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio. Per l’omissione della fattura elettronica tra privati si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo). Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione». È invece «abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)».
In tema di studi di settore, poi, «la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore».

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