farmacopea europeaIl presidente della Fofi Andrea Mandelli ha depositato, assieme ad una serie di colleghi, due interrogazioni parlamentari nella seduta del 10 maggio tenuta presso il Senato. La prima riguarda la XII edizione della “Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana”, il cui testo è in vigore dal 2009. «Sebbene l’articolo 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Testo unico delle leggi sanitarie”, preveda che la farmacopea sia aggiornata ogni 5 anni – ha spiegato il senatore – l’ultimo decreto di aggiornamento risale invece al 2010. Tale situazione ha comportato il mancato adeguamento della farmacopea all’attuale progresso tecnico-scientifico». Un problema che riguarda soprattutto la tabella 2, nella quale «sono indicate le sostanze medicinali di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste». Nella lista «sono infatti tuttora ricomprese anche quelle sostanze che per il loro utilizzo necessitano di essere trasformate dal farmacista, sebbene quasi tutti i prodotti medicinali contenenti tali sostanze siano ad oggi venduti come prodotti finiti di preparazione industriale: la questione assume particolare rilevanza in quanto alcune norme, ormai del tutto superate, sono tuttora vincolanti per i farmacisti». Per questo Mandelli e gli altri parlamentari hanno chiesto al ministro quali iniziative voglia adottare «al fine di garantire una rapida riattivazione dei lavori della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della farmacopea ufficiale, istituita presso l’Istituto superiore di sanità». La seconda interrogazione, invece, riguarda le Scuole di specializzazione di area sanitaria. Viene citato in particolare il decreto interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, che «ha disposto un ampliamento delle classi dei laurea, consentendo l’accesso alla scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica a tutti i laureati magistrali in Biologia (classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9), Biotecnologie industriali (classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM7), Chimica (classe LM 54), Farmacia e Farmacia industriale (classe LM13) nonché ai laureati specialisti e laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle corrispondenti classi di lauree». Lo stesso provvedimento ha anche «riconosciuto l’accesso alla scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia ai laureati magistrali in Biologia (classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9), Biotecnologie industriali (classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM7), nonché ai laureati specialisti e laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle corrispondenti classi di lauree. I laureati in Farmacia e Farmacia industriale (classe LM13), in base alla normativa vigente, possono, quindi, accedere alla sola specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica, mentre risulta loro precluso l’accesso alla specializzazione in Microbiologia e virologia». Ciò sebbene «le competenze curriculari e professionali previste dai corsi di laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche risultino perfettamente coerenti con le finalità e le attività formative della specializzazione in Microbiologia e virologia».

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