farmacia-inpsVisto la Vs. ampia esperienza su ogni problematica, vorremmo un Vs. parere su questo quesito di un iscritto.

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“Farmacista regolarmente iscritto all’Ordine; Socio di una Parafarmacia, costituita in forma societaria (SRL); Partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; Percepisce un compenso come amministratore, per il quale deve essere iscritto alla gestione INPS separata.

Essendo obbligato al versamento della quota intera del contributo ENPAF (per i farmacisti titolari o soci di parafarmacia non è prevista una riduzione del contributo) deve comunque essere iscritto alla gestione INPS commercianti in quanto socio di società commerciale che espleta attività lavorativa presso l’impresa stessa?”

Premesso doverosamente che sembra piuttosto complicato avere una “ampia esperienza su ogni problematica”, le risposte ai quesiti del Vs. iscritto sono state in pratica fornite la prima volta dall’Inps con circolare n. 12 del 1/2/2008, che, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 43, comma 1, della l. 326/2003 di conversione del dl 269/2003 (che prevede l’esclusione degli iscritti agli Albi professionali dall’iscrizione alla gestione separata dell’Inps), ha concluso per la sottrazione del farmacista titolare dell’attività di parafarmacia – che versa regolarmente i contributi all’Enpaf – dall’obbligo di iscrizione all’Inps, sia alla gestione commercianti che alla gestione separata.

Lo stesso potrebbe quindi anche valere per il farmacista socio di una srl titolare di parafarmacia, se non vi fosse astrattamente di ostacolo – proprio perché srl e non impresa individuale – una vecchia legge Tremonti (art. 12 comma 1 del dl 78/2010 convertito in l. 122/2010) che prevede il coinvolgimento sul piano contributivo delle somme liquidate a titolo di utili ai soci (anche di una srl), ritenendo obbligatoria l’iscrizione di costoro alla gestione commercianti e anche, per chi di loro rivesta la carica di amministratore, l’iscrizione alla gestione separata.

Senonché l’argomento è stato di nuovo trattato dall’Inps con la circolare n. 78 del 14/5/2013, nella quale ha ribadito l’obbligo di tale doppia iscrizione per chi esercita un’attività – proprio come quella di amministratore – per la quale percepisce redditi assoggettati alla gestione separata e contemporaneamente una seconda attività, diversa dalla prima e questa volta imprenditoriale, come quando il socio svolga interamente all’interno dell’impresa le sue prestazioni lavorative.

Questa circolare non dovrebbe però preoccupare il Vs. iscritto dato che, se pure egli va iscritto (un bisticcio inevitabile…) alla gestione separata perché amministratore come lo stesso interessato sembra riconoscere, gli utili a lui ascrivibili come socio non parrebbero assoggettabili alla contribuzione della gestione commercianti essendo le sue prestazioni inerenti all’esercizio della professione di farmacista e quindi attratte nella contribuzione Enpaf. Diversamente opinando, giungeremmo per di più alla conclusione ovviamente inaccettabile di una… tripla contribuzione a carico dello sventurato “parafarmacista”.

Per carità di patria, s’intende, non teniamo conto della recente presa di posizione della Corte di Cassazione che – in una vicenda riguardante l’obbligo di versamento contributivo all’Inps da parte dei soci di una società titolare di farmacia – ha affermato l’obbligo del socio di versare anche i contributi Inps oltre a quelli all’Enpaf; è una tesi infatti che dovrebbe sperabilmente rivelarsi una voce isolata e non avere nel concreto alcun seguito (sarà bene però che qualcuno si muova in questa direzione…) e comunque si trattava in quel caso di una sas, cioè di una società di persone, mentre la fattispecie riguarda una srl, una società di capitali, titolare di parafarmacia.

Concludendo, crediamo che il problema dell’imponibilità a contributi Inps (gestione commercianti) ovvero alla contribuzione Enpaf delle somme percepite dal Vs. “parafarmacista” quale socio di srl, ferma la sua iscrizione, per quanto detto, alla gestione separata, vada risolto “a favore dell’Enpaf”, perché oltretutto si creerebbe una disparità di trattamento tra quanto percepito dal titolare individuale di una parafarmacia e quanto percepito dal socio di srl titolare sempre di una parafarmacia, considerato che nel primo caso sembrerebbe tuttora sicuro l’obbligo di versare soltanto il contributo all’Enpaf.

Non possiamo comunque nasconderci che le pretese dell’Inps sembrano estendersi ogni giorno di più e si può quindi temere che anche in queste vicende l’Istituto possa muoversi nella direzione più favorevole alle sue casse, come del resto sta avvenendo.

Però, anche se la notizia poco o nulla può interessare il Vs. iscritto, i familiari (non farmacisti) del titolare di farmacia – se pensionati e/o occupati a tempo pieno in altre aziende, e se inoltre, attenzione, collaborano occasionalmente con l’esercizio – dovrebbero essere, almeno loro, al riparo da qualsiasi pretesa dell’Istituto, perché in tal senso si è espressa, in termini convincenti e con argomenti non certo privi di fondamento, la Direzione generale delle attività ispettive del Min. Lavoro con la nota n. 10478 del 10 giugno u.s. (che è stata trasmessa dalla Federfarma alle Associazioni provinciali in data 14 giugno, e che sarà il caso quindi di consultare, specie per verificare le altre condizioni per la non imponibilità alla contribuzione Inps).

(Studio Associato)

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