farmaci scaduti fiscoQual è la documentazione di carattere fiscale necessaria per accompagnare i farmaci scaduti che vengono affidati ai soggetti autorizzati al loro trasporto, allo smaltimento, e a dimostrare, conseguentemente, la loro uscita dal magazzino delle farmacie? A rispondere al quesito è Federfarma, che spiega: «La distruzione dei farmaci scaduti da parte delle farmacie è stata sempre considerata, dal punto di vista fiscale, esclusa dalla procedura prevista per la distruzione dei beni in generale, in quanto fattispecie equiparata alla distruzione ricorrente per alterazione naturale del prodotto. Al fine di superare la presunzione di cessione (con conseguente realizzazione di ricavi)». Così, a partire dall’8 gennaio del 1996, una risoluzione del ministero delle Finanze indicava tre passaggi necessari: 1) consegna dei medicinali scaduti ad impresa specializzata per la distruzione; 2) emissione di documento di trasporto, con il dettaglio analitico della natura, qualità e quantità dei prodotti consegnati, nonché l’indicazione nella causale che si tratta di medicinali scaduti avviati alla distruzione; 3) registrazione della fattura della ditta specializzata. In seguito, è stato emanato un decreto ministeriale (il numero 219 del 26 giugno 2000, che in materia ambientale ha classificato i “farmaci scaduti” tra i rifiuti sanitari che devono essere termodistrutti in impianti di incenerimento dedicati. Il sindacato dei titolari di farmacia sottolinea come tale disciplina (nonché il testo unico delle Norme ambientali del 2006) sia successiva alla risoluzione in materia tributaria. Nel 2010, inoltre, il decreto legislativo 205 ha definito rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. «In tal caso – aggiunge Federfarma – a provare la distruzione sarà sufficiente il formulario di identificazione dei rifiuti, previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (e confermato dal decreto legislativo 205/2010, ndr), documento idoneo a superare la presunzione di cessione senza fattura di tali beni, dando giustificazione del loro avvenuto avvio a distruzione. Pertanto, le farmacie, per avviare e successivamente provare l’avvenuta distruzione dei prodotti non più commerciabili, non hanno l’obbligo di predisporre il documento di trasporto previsto nel 1996, ad integrazione del formulario di identificazione dei rifiuti».
Lo stesso sindacato cita in proposito anche un parere reso all’Assinde dall’Assonime, che «oltre a ribadire la sufficienza del formulario di identificazione a dimostrare la distruzione dei farmaci conferiti e, quindi, l’idoneità dello stesso a superare la presunzione di cessione ai fini IVA e anche delle imposte sui redditi, riconosce la possibilità, per le farmacie interessate, di avvalersi della puntuale rendicontazione fornita in un momento successivo dall’Assinde, attestante lo smaltimento di ciascun prodotto conferito dalle farmacie stesse, come elemento di riscontro delle unità e tipologie di prodotto da cancellare dall’inventario di magazzino».

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