farmaci a base di testosteoneNella GU n. 259 del 6 novembre 2015 è stata pubblicata la determina del 16 ottobre 2015 che prevede la modifica del regime di fornitura di medicinali per uso umano a base di testosterone di fascia C che venivano dispensati con ricetta ripetibile. Tali farmaci devono essere dispensati con una ricetta medica limitativa non ripetibile (C/RNRL) prescrivibile da centri ospedalieri o dallo specialista endocrinologo.

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Quindi i farmaci a base di testosterone possono essere prescritti solo da:

  • qualunque medico operi all’interno del centro ospedaliero, individuato dalla Regione, a prescindere dalla specializzazione
  • al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti in endocrinologia

La normativa deve essere applicata a tutti i medicinali a base di testosterone di fascia C che erano classificati C/RR e in particolare: Testoviron im, Testoenant im, Sustanon im, Testim gel, Testogel gel, Tostrex gel, Androgel gel, Nebid im, Intrinsa cerotti, Testopatch cerotti.

La normativa non si applica ai farmaci di fascia A, come ad esempio Andriol cps, Testovis im, ecc. La determina è entrata in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione in GU e quindi dal 7 novembre 2015.

Sifap, Società Italiana Farmacisti Preparatori, sottolinea che i preparati allestiti in farmacia contenenti testosterone sono di conseguenza soggetti al medesimo regime di dispensazione RNRL e ricorda che tali preparati seguono la normativa antidoping e quindi dovranno riportare in etichetta la frase “per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può comunque determinare positività ai test antidoping”.

Infine, il farmacista dovrà comunicare al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla spedizione, la quantità totale di testosterone utilizzata, conservando la ricetta in originale per i sei mesi successivi l’invio di tale comunicazione.

Dr. Mattia Travagliati

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