dps farmacie«Il DPS farmacia (documento programmatico della sicurezza dei dati personali) risulta ancora tra gli adempimenti necessari alla farmacia oppure non è più necessario?». Si tratta di uno dei tanti quesiti che sono stati posti a FarmaciaVirtuale.it: a fornire una risposta è stato, in questo caso, Gennaro Oliviero, consulente in “compliance di farmacia”, presso il Gruppo Oliviero Srl. «Il DPS in farmacia – ha spiegato l’esperto – non è mai stato abrogato, per il semplice fatto che il “sistema di gestione della privacy” doveva e deve essere documentato, ovvero il “metodo adottato per garantire la riservatezza” deve sempre essere decritto in un documento emesso e sottoscritto dal titolare del trattamento (documento posto a conoscenza del personale e a disposizione delle autorità competenti se richiesto). Fu abrogata, invece, l’obbligatorietà della revisione entro il 31 marzo di ogni anno, con la raccomandazione di aggiornare il documento all’effettivo status quo dell’organizzazione coinvolta nella gestione della dovuta riservatezza o a nuovi elementi normativi via via da adottare su indicazione del Garante della Privacy». Tuttavia, dal mese di maggio del 2016 è in vigore il nuovo Regolamento europeo della Privacy (EU 679/2016 del 27 aprile 2016) che – prosegue Oliviero – «prevede una serie di adempimenti tra i quali la redazione di un Documento Procedurale con l’analisi dei rischi incombenti, un Codice di Comportamento e la nomina di un D.P.O. (data protection officer) possibilmente esterno all’azienda e non in conflitto di interesse con i titolare dell’impresa (in questo caso della farmacia). Data la complessità e le peculiarità del nuovo regolamento che coinvolge in pieno anche la farmacia in qualità di “ente” trattante dati personali non solo dei clienti ma anche del personale dipendente e della stessa titolarità (persona fisica o giuridica) non ritengo sia opportuno dare in questa sede alcun fumus di informazione per evitare malintesi o errate interpretazioni di questa nuova normativa da parte del lettore. È opportuno, però, che il diligente farmacista si rivolga al proprio consulente di compliance (colui che tratta sicurezza, privacy e buona pratica di conservazione con metodo HACCP) quale esperto della materia applicata alla farmacia per conoscere i nuovi adempimenti che dovranno essere “in vita” entro il mese di maggio del 2018».

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