donazioni-di-farmaciÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 il decreto del ministero della Salute del 13 febbraio, nel quale si individuano le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore.
Nel testo si ricorda che, ai sensi della legge vigente, «non possono essere oggetto di donazione i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere o in strutture a esse assimilabili», nonché quelli «oggetto di provvedimenti restrittivi emanati dall’Agenzia italiana del farmaco». Soggetti donatori possono essere le farmacie, i grossisti e le parafarmacie, assieme alle «imprese titolari di A.I.C., i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori».
Il decreto specifica poi che «la donazione non richiede forma scritta» e che possono essere donati «i medicinali dotati di autorizzazione all’immissione in commercio, ivi compresi quelli di importazione parallela, legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, mai utilizzati, in corso di validità, correttamente conservati. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti». Possono essere oggetto di donazione anche i farmaci non commercializzati «per imperfezioni del confezionamento secondario che non ne modifichino l’idoneità all’uso» e quelli «importati in Itala sulla base del decreto del ministero della Sanità dell’11 febbraio 1997». Chi li riceve, deve disporre di un magazzino idoneo a conservare i prodotti e di un medico responsabile dell’individuazione dei medicinali che possono essere accettati, nonché di un farmacista responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione. Quest’ultimo, in particolare, deve essere iscritto all’Ordine. È suo compito verificare l’integrità del confezionamento, lo stato di conservazione e la validità, oltreché la rispondenza alle disposizioni del decreto stesso. Deve inoltre registrare i farmaci con un numero progressivo in un’apposita banca dati.

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