indennità-di-residenzaCome disposto dalla legge 221 del 1968, «i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti». A ricordarlo è il Sunifar che sottolinea come tale domanda debba essere effettuata alle aziende sanitarie o altro ente eventualmente stabilito dalla Regione di appartenenza. Inoltre, l’associazione di categoria evidenzia che «solo per le farmacie ubicate in località con popolazione non superiore a 3.000 abitanti è prevista una indennità a prescindere dal reddito. Per farmacie ubicate in località non superiore a 5.000 abitanti la legge 221/1968 concede una indennità, purché il reddito netto della farmacia rurale non superi lire 960.000 annue (pari a 495,80 euro). Tale limite reddituale inserito nel 1968 non è stato mai aggiornato e pertanto, di fatto, attualmente, possono godere dell’indennità di residenza statale unicamente le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 3.000 abitanti. Effettuare per tempo tale domanda è fondamentale per poter applicare lo sconto agevolato di cui alla legge 662/1996 e l’esenzione dell’ulteriore sconto previsto dalla legge 122/2019, qualora il fatturato SSN dell’anno 2017 della farmacia rurale non abbia superato i 450.000 euro».
Il Sunifar spiega inoltre che è possibile anche effettuare un’autocertificazione da parte della farmacia. Sarà quindi «onere della ASL acquisire d’ufficio presso altre pubbliche amministrazioni i dati necessari per verificare la fondatezza della domanda effettuata dal titolare di farmacia. Qualora l’ASL pretenda indebitamente il certificato del comune ma questo non lo rilasci, si consiglia alle farmacie di effettuare comunque la domanda di indennità di residenza entro il termine previsto dalla legge, aggiungendo al modulo della domanda di indennità di residenza la seguente dicitura: “Il certificato recante il numero degli abitanti del centro abitato (nome) nel quale è sita la farmacia (nome) non è stato allegato alla domanda di richiesta di indennità di residenza, in quanto, ai sensi dell’art.15 della legge n. 183/2011 ‘Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati’. Si chiede pertanto, a questa spettabile Azienda sanitaria locale di acquisire d’ufficio presso il Comune il numero di abitanti del centro abitato predetto ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c) della legge 183/2011 che ha sostituito l’art. 43, comma 1 del DPR 445/2000”». È bene ricordare che occorre tenere conto solo del numero di abitanti della frazione o agglomerato rurale nel quale è sita la farmacia e non di tutti gli abitanti del territorio comunale o della pianta organica: «Tale assunto – conclude il Sunifar – è sempre stato confermato da copiosa giurisprudenza».

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