distributori automatici farmaciaDal 1 gennaio 2018 scatterà l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni erogate tramite distributori automatici privi di “porta di comunicazione”. A riferirlo è Federfarma, che sottolinea anche come a partire dallo scorso 1 settembre i detentori di tali apparecchi debbano «comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante il portale della stessa (se in possesso delle credenziali di Entratel) o delegando il proprio consulente fiscale, la matricola identificativa dei “sistemi master”, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una “porta di comunicazione”, nonché gli altri dati utili, volti a consentirne il censimento a livello territoriale e la conseguente generazione del QRCODE, che identifica l’apparecchio e che costituisce elemento necessario per la successiva trasmissione dei dati». La questione, come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, è stata al centro di note e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il 30 marzo 2017, in particolare, i distributori automatici sono stati definiti come «apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate: uno o più “sistemi di pagamento”, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare; un sistema elettronico (cosiddetto “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; un “erogatore” di beni e/o servizi, ossia l’insieme dei meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) che consentono l’erogazione dei beni o dei servizi selezionati dall’utente finale». Essi «si distinguono da quelli disciplinati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016, poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate».
Federfarma ha concluso ricordando, infatti, che «per i distributori automatici dotati di determinate caratteristiche tecniche, tra cui una porta di comunicazione “attiva ovvero attivabile con un intervento software” che consente di acquisire i dati e trasmetterli, l’obbligo di invio telematici dei dati dei corrispettivi è decorso dal 1 aprile 2017».

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