farmaco soggetto a prescrizioneQuali sono le responsabilità del farmacista in merito alla dispensazione di un farmaco soggetto a prescrizione, senza che sia stata presentata dal paziente la ricetta? A rispondere è lo studio associato Bacigalupo-Lucidi, che fa riferimento al quesito di un titolare, il cui fratello farmacista, dipendente dell’impresa familiare, ha consegnato un medicinale ad un paziente che inavvertitamente ha poi assunto una dose troppo elevata ed è per questo finito al pronto soccorso.
«La condotta di suo fratello – ha spiegato l’avvocato Gustavo Bacigalupo – viola gli artt. 88 e segg. del D.Lgs 219/2006, ed è dunque illecita. Mentre però, secondo i principi generali, la responsabilità sul piano civilistico (che, si badi bene, non postula necessariamente quella penale) coinvolgerebbe direttamente (anche) la farmacia come impresa, invece la responsabilità penale, che notoriamente è personale, sarebbe ascrivibile soltanto a suo fratello (purché lei sia rimasto nel concreto del tutto estraneo alla dispensazione di quel farmaco)». Nello specifico della vicenda, poi, il legale sottolinea che il diritto considera la responsabilità anche delle conseguenze secondarie dei propri atti: «Se la mia condotta è stata causa di un evento A che a sua volta è stata causa di un evento B, la mia condotta si rivela causa (anche) dell’evento B, a meno che tra A e B non si sia interposto un fatto anormale, o anche soltanto eccezionale, che abbia imprevedibilmente assunto un ruolo decisivo nella produzione dell’evento B». «Si tratterebbe allora di verificare – prosegue l’avvocato -, tenuto conto che il codice penale contempla come reato anche la figura colposa del delitto di lesioni personali, se qui sia stato proprio il successivo accadimento, cioè l’assunzione del farmaco da parte del cliente in un numero di compresse superiore a quello indicato nel “bugiardino”, a cagionare direttamente, appunto per la sua anormalità o eccezionalità, l’evento lesivo. Francamente a questo interrogativo non siamo in grado di rispondere adeguatamente, tanto più che ci riesce difficile comprendere se e quanto sia irragionevole o davvero anormale assumere due compresse di un medicinale, invece che l’unica “consigliata” dal “bugiardino”». «Non va del resto dimenticato – aggiunge lo studio associato – che la mediazione del medico è richiesta proprio perché le sue indicazioni e/o raccomandazioni al paziente nel prescrivergli un farmaco “etico” (espresse nella ricetta ma anche verbali) possono/devono riguardare pure le modalità della sua assunzione». Per quanto riguarda la farmacia, infine, essa «può incappare nelle sanzioni amministrative previste nell’art. 148 del citato D.Lgs 219/2006, che ammontano da 300 a 1.800 euro ovvero, in caso di ricetta non ripetibile, da 500 a 3.000 ma con l’ulteriore eventualità, anche se molto remota, di un provvedimento di chiusura dell’esercizio da 15 a 30 giorni (per i farmaci veterinari e per gli stupefacenti le sanzioni sono diverse)».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.