dispensazione dei medicinaliLa Fofi ha pubblicato una nota in merito alla dispensazione di medicinali a base di benzodiazepine, dopo aver ricevuto notizia di irregolarità dalla polizia giudiziaria di Pordenone. «La segnalazione – ha spiegato la Federazione – riguarda la spedizione delle ricette ripetibili, utilizzate per la prescrizione dei medicinali in questione ad uso diverso da quello parenterale e inseriti nella sezione E della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/1990. Tali ricette, infatti, vengono spesso utilizzate dai pazienti anche oltre il periodo di validità o esaurita la ripetibilità delle stesse». La validità della ricetta è in realtà di 30 giorni, e la ripetibilità è consentita per non più di 3 volte (ma l’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta). «Il farmacista – prosegue la Fofi – deve apporre su tali ricette il timbro della farmacia e, solo in caso di ricette relative a preparazioni galeniche, la data di spedizione ed il prezzo praticato. Dopo tre dispensazioni (rilevabili dal timbro apposto sulla ricetta) effettuate nell’arco temporale di 30 giorni e, in ogni caso, una volta scaduto tale periodo, la ricetta non può più essere spedita, a garanzia del corretto utilizzo del farmaco e della salute dei pazienti». Inoltre, «la dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine compresi nella tabella dei medicinali, sezione A (Flunitrazepam), è effettuata dietro presentazione di ricetta a ricalco. Il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente, apporvi la data di spedizione ed il timbro della farmacia e conservarla per due anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di entrata e uscita stupefacenti. Il farmacista ha, inoltre, l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta nel rispetto della normativa vigente: in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal SSN». La prescrizione può inoltre comprendere «un solo medicinale. Il farmacista deve poi comunque spedire la ricetta che prescriva un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore». Infine, la ricetta a ricalco deve essere utilizzata anche per la prescrizione di medicinali per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza». Per quanto riguarda poi le benzodiazepine inserite nella tabella dei medicinali, sezione D, (composizioni per uso parenterale), è necessaria la ricetta medica «da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi, se non la consegna all’autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale ricetta ha validità di trenta giorni. Il farmacista deve annotare e apporre sulla ricetta data di spedizione e timbro della farmacia». Senza dimenticare che per i farmaci prescritti con ricette diverse da quella a ricalco o da quella SSN, «il farmacista deve annotare sulle stesse il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente, conservare il documento per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione», nonché «copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira».

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