enpaf«Il decreto legislativo n. 150/2015 ha modificato, tra le altre cose, la disciplina della disoccupazione temporanea e involontaria. In particolare, l’art. 19 stabilisce che vengono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro (gestito dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa». A ricordarlo è l’Enpaf che sottolinea come la disposizione preveda, di conseguenza, l’eliminazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa in formato cartaceo (la cosiddetta “DID’). «Allo stato attuale, tuttavia – prosegue l’ente previdenziale – il portale nazionale delle politiche del lavoro non è attivo e, dunque, a seconda delle diverse realtà regionali, fino alla sua piena operatività, il lavoratore continuerà a presentare presso il Centro per l’impiego (o per via telematica, qualora prevista) la dichiarazione di immediata disponibilità, che dovrà allegare alla domanda di riduzione da presentare all’Enpaf». Inoltre, gli iscritti che aderiscono al programma “Garanzia Giovani” (connesso, per i farmacisti, al tirocinio), «devono essere immediatamente disponibili al lavoro per cui la richiesta di ammissione al Programma, se prodotta, equivale alla dichiarazione di disponibilità». L’Enpaf ricorda poi che per chi percepisce misure di sostegno del reddito in caso di disoccupazione (attualmente Naspi e Dis-Coll), o indennità di mobilità, «la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è costituita dalla domanda della relativa prestazione all’INPS che dovrà trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro». Da verificare, invece la qualifica del “lavoro accessorio”: «Allo stato attuale – spiega l’istituto previdenziale – non risulta che il compenso ricevuto per il lavoro accessorio incida sulla condizione di disoccupazione, salvo che non si propenda per la qualificazione del rapporto di lavoro accessorio con voucher come lavoro autonomo; questo è però un aspetto in merito al quale l’ente non ha titolo a prendere posizione».
Infine, l’Enpaf precisa che la condizione di disoccupazione viene meno in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi, o in caso di lavoro autonomo o di reddito d’impresa.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.