farmaciaSono il direttore di una farmacia in sostituzione del titolare, malato da oltre 2 anni, mentre un collega da qualche mese dirige una farmacia in gestione ereditaria.

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Vorremmo avere un quadro dei nostri compiti e delle nostre responsabilità, soprattutto rispetto ai poteri dei proprietari.

Il direttore responsabile di una farmacia – che sia il sostituto del titolare in uno dei casi previsti nell’art. 11 l. 475/68, o il direttore di un esercizio in gestione ereditaria o di una farmacia comunale o di una farmacia sociale (sono queste le quattro vicende in cui è legittimamente configurabile la scissione tra direzione e titolarità dell’esercizio) – ha sempre le stesse competenze e quindi è portatore delle stesse responsabilità.

Esattamente, si tratta di responsabilità penali (con riguardo, ad esempio, alla tenuta del registro stupefacenti), amministrative (derivanti dall’inosservanza dei doveri che fanno carico al direttore nei rapporti con la pubblica amministrazione) e professionali (strettamente connesse all’incarico e comunque sempre inerenti alla farmacia-servizio pubblico), oltre naturalmente – al pari di tutti i farmacisti iscritti in Albo – a quelle disciplinari.

Perciò, sul piano della mera conduzione professionale dell’esercizio il direttore ne risponde proprio come un titolare in forma individuale e quindi non sembra necessario aggiungere ulteriori dettagli.

Quanto ai “proprietari” – che nel primo caso indicato nel quesito è il titolare temporaneamente sostituito nella (sola) conduzione professionale, e nel secondo la società regolare (snc o sas) o ancora sdf – sono gli autentici imprenditori, pur se, quanto alla gestione ereditaria, gli eredi lo sono evidentemente in forma collettiva.

Tutto quel che pertanto è riferibile alla farmacia-impresa e/o alla farmacia-azienda può riguardare solo costoro e non certamente il direttore.

Soltanto loro possono perciò compiere atti di gestione giuridicamente vincolanti per la farmacia-impresa (individuale nel primo caso e collettiva nel secondo) e conseguentemente saranno soltanto loro a dover rispondere delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa.

Si tratterà di una responsabilità illimitata ma esclusiva per il titolare in forma individuale e invece illimitata, ma solidale tra loro, per tutti i componenti la snc o sdf ereditaria ovvero per i soli soci accomandatari nel caso di una sas.

(gustavo bacigalupo)

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