Dichiarazione Fgas-2017 farmacieLa dichiarazione Fgas-2017, relativa ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra, va effettuata, per le farmacie interessate, entro il 31 maggio. A ricordarlo è Federfarma che sottolinea come «sebbene dal 1 gennaio 2015 sia in vigore il regolamento UE 517/2014 che ha abrogato il precedente Reg. CE 842/2006, il nuovo provvedimento non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra e non viene quindi applicata, ai fini della dichiarazione, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti».
«Entro il 31 maggio di ogni anno – prosegue il sindacato dei titolari di farmacia – i proprietari di apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio (quindi non le bombole perché non sono fisse) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra (vedi avanti l’allegato con il relativo elenco), devono comunicare, esclusivamente per via telematica, registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it <http://www.sinanet.isprambiente.it/it>, entrando nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas”, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente. La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova» Tuttavia, i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22, «pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 non devono essere considerate ai fini della dichiarazione». Federfarma precisa quindi che «si ritiene che siano tenute alla dichiarazione anche le farmacie che successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dello scorso anno (maggio 2016) hanno installato apparecchi con le caratteristiche sopra indicate ed anche le farmacie che nel 2016 pur essendo già in possesso di tali apparecchi non hanno proceduto alla dichiarazione». Infine, «per evitare la dispersione di Fgas nell’ambiente, i proprietari degli apparecchi sono tenuti ad effettuare controlli periodici, per appurare il corretto funzionamento dell’impianto, il quantitativo di gas eventualmente disperso e far svolgere le eventuali attività di riparazione e manutenzione dagli apparecchi che si dovessero rendere necessarie». Tali revisioni «devono essere svolte soltanto attraverso ditte e persone fisiche “certificate” inserite in un apposito Registro nazionale», presente sul portale http://www.fgas.it.

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