Ddl d’Ambrosio Lettieri-MandelliIl presidente dell’Ordine nazionale dei biologi, Ermanno Calcatelli, ha inviato una lettera alla senatrice Emilia Grazia Di Biasi, presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, nella quale lo stesso dirigente chiede di essere ascoltato per poter illustrare le ragioni della propria opposizione al disegno di legge Mandelli-d’Ambrosio Lettieri, che reca “Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista”. In precedenza, Calcatelli aveva inviato una nota anche al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, chiedendo un intervento di revisione del provvedimento.
A non convincerlo sono soprattutto due disposizioni contenute nell’articolo 2 del Ddl, nel quale viene indicato che «i farmacisti possono effettuare analisi chimiche, chimico-cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti». Inoltre, la stessa norma prevederebbe che i farmacisti possano «elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l’attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche». «Come potrà ben comprendere – spiega Calcatelli – la formulazione di tale articolo e la sua eventuale approvazione sconvolgerebbe di fatto quelle che sono le primarie prerogative di competenza dei biologi, con conseguenze irreparabili sulle attività professionali e lavorative in genere per la nostra categoria». «Del resto – prosegue il presidente dell’Ordine dei biologi – tale proposta appare evidentemente in contrasto non solo con tutte le norme in essere relative alle competenze di carattere generale sino ad oggi attribuite ai farmacisti e quelle espressamente previste sia in materia di analisi chimiche che sulla prescrizione di diete, ma anche con i numerosi pareri con i quali il ministero della Salute e il Consiglio Superiore di Sanità hanno espressamente ribadito le competenze professionali dei biologi su tali specifiche materie». Per questo Calcatelli ha parlato di un disegno di legge «provocatorio», e ha chiesto dunque di poter essere ascoltato «a tutela non solo della nostra categoria ma anche di quel principio generale che ha sino ad oggi, anche per motivi di acclarata incompatibilità tra l’attività sanitaria e quella commerciale, indotto il legislatore a codificare in determinati ambiti l’attività del farmacista».

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