parafarmacia«Il legislatore ha riservato l’utilizzo della croce verde come insegna esterna in via esclusiva alle farmacie. Ciò risulta innanzitutto dall’art. 5 del decreto legislativo numero 153 del 2006, il quale stabilisce che “al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione ‘farmacia’ e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”». A ricordarlo è l’Ordine dei farmacisti della provincia di Torino, nella rubrica “Il punto di vista dell’avvocato, a cura di Avv. Serena Dentico”, che sottolinea anche come lo stesso concetto sia stato ribadito ancora più chiaramente dal decreto del ministero della Salute il 9 marzo 2012.
Dunque le parafarmacie non possono esporre il tradizionale simbolo professionale? «Il decreto stesso – prosegue l’Ordine – indica in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle parafarmacie che “le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e non possono includere l’emblema della croce, di colore verde”». Ma qual è il motivo di tale divieto? «La ragione di tali prescrizioni è semplice: il cittadino deve essere messo nelle condizioni di distinguere il presidio sanitario “farmacia” dall’esercizio commerciale “parafarmacia”. Il cittadino cioè, nell’esercizio del proprio diritto alla salute, deve poter percepire con immediatezza quali sono gli esercizi a cui rivolgersi per l’acquisto di determinate tipologie di farmaci e quali sono gli esercizi che costituiscono sede di erogazione del servizio sanitario pubblico, in modo da scegliere consapevolmente a quale esercizio commerciale indirizzarsi, a seconda delle necessità del caso».
L’Ordine torinese ricorda infine che «l’importanza di questo principio è stata anche sancita in numerose sentenze dei giudici amministrativi, i quali hanno affermato che “è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio”. Si tenga conto in proposito che l’utilizzo abusivo della croce verde da parte delle parafarmacie costituisce una pratica commerciale scorretta (e perciò passibile di sanzione) a norma del codice del consumo». Senza dimenticare i possibili rilievi penali.

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