contratti-farmacie-imgNella fattispecie le Sezioni unite della cassazione civile, in data 17 giugno 2013 n. 15121 hanno deciso in merito al contratto costitutivo della società mista da parte del comune e di un privato. La questione era molto dibattuta in giurisprudenza ed i farmacisti si sono trovati spesso, con alterne fortune, a combattere con la confusione normativa.

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Le Sezioni Unite hanno chiarito che :

  • Spetta al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo antecedente alla stipulazione del contratto e nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva di cuio all’art. 133, lett. c del c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 cioe’; la concessione del servizio farmaceutico; i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione nel corso di un procedimento amministrativo; l’affidamento di un pubblico servizio e/o provvedimento afferente al servizio farmaceutico;
  • Mentre spetta al giudice ordinario conoscere dei vizi del contratto già stipulato , anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto medesimo, che deve essere dedotta davanti al giudice avente giurisdizione sull’atto negoziale (Cass. Sez. un. 4116/07).
  • Rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie rivolte ad accertare l’intero spettro delle patologie negoziali successive alla stipulazione, siano esse inerenti alla struttura del contratto sociale, siano esse estranee, siano sopravvenute e derivanti da irregolarità – illegittimità della procedura amministrativa a monte, ivi compresi se le fattispecie sia di radicale mancanza del procedimento a evidenza pubblica, sia di sopravvenuta mancanza provocata dall’annullamento dell’aggiudicazione, oltre ai profili di illegittimità degli atti consequenziali compiuti dalla società già istituita, costituendo gli stessi espressione non di potestà amministrativa, bensì del sistema d’invalidità efficacia del contratto sociale e delle relative conseguenze (cfr. Cass. sez. un. 30 dicembre 2011 n. 30167).

Avv. Paola Ferrari

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