contabilita-in-nero-farmacieUn contenzioso tra la Commissione Tributaria Regionale del Veneto e una contribuente è stato posto al vaglio dalla Corte di Cassazione, che con un’ordinanza datata 30 aprile 2018 (la numero 10395) ha ribadito un principio già espresso in passato, secondo il quale la “contabilità in nero” di un’azienda può essere desunta anche da una documentazione informale. E anche qualora essa non sia in diretto possesso dell’imprenditore. In pratica, ad esempio, semplici appunti che possano ricondurre ad un esercizio contabile in “nero”, magari custoditi presso terzi, possono rappresentare comunque un elemento indiziario valido. Resta così in capo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, cercando di dimostrare che le accuse mosse contro di lui sono infondate. Nel caso specifico, i giudici hanno affermato: «Premesso che l’accertamento in oggetto attiene alla contestazione di vendite non fatturate che l’Ufficio ha desunto da verifica compiuta presso altra ditta, presso la quale era stata rinvenuta una contabilità in nero su pen drive attestante l’esistenza di operazioni commerciali non fatturate dalla società contribuente, occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenere che la “contabilità in nero” seppur rinvenuta presso terzi e costituita da appunti ed informazioni dell’imprenditore, integri un valido elemento indiziario, incombendo dunque sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa impositiva». La sentenza precedente, che aveva dato in un primo momento ragione alla contribuente e che è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto invece che «in conseguenza dell’esito negativo di verifica svolta presso la sede della contribuente», la contabilità in nero «rinvenuta presso terzi concernente vendite per le quali la contribuente non avrebbe emesso fatture» sarebbe stata «di per sé inidonea a costituire un quadro indiziario». Pertanto, secondo la Cassazione, la Commissione «si è posta in contrasto con il succitato principio di diritto, da ribadire ulteriormente nella presente controversia».

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