concorso straordinario venetoIl Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato dalla Regione Veneto con il quale si chiedeva di riformare una sentenza del Tar, riguardante il concorso pubblico per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. La questione è nata da due partecipanti in forma associata, che si erano appellati al tribunale amministrativo dopo essere risultati, nella graduatoria finale, al posto n. 311 su 223 sedi farmaceutiche. I due, infatti, «a seguito di un accesso agli atti rilevavano che l’assegnato punteggio pari a 41,25 discendeva dalla mancata attribuzione del punteggio previsto per l’idoneità a precedente concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, posseduto da entrambi i ricorrenti, che, ove correttamente valutato, avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di un punto ulteriore, per un totale di punti 42,25, utili a collocarsi tra le posizioni 93° e 103° e dunque tale da far risultare i ricorrenti vincitori del concorso».
Nel luglio del 2015 la Regione Veneto ha poi pubblicato un decreto del dirigente del Settore Farmaceutico (n. 20 del 25 giugno 2015), con il quale, pur rettificando e sostituendo la graduatoria finale del suddetto concorso pubblico regionale straordinario, confermava ai ricorrenti il punteggio complessivo di 41,25, posizionandoli tra gli idonei al 312° posto. Di qui la decisione di ricorrere al Tar, che ha dato ragione ai due farmacisti. Contro la sentenza di primo grado la Regione ha quindi fatto appello al Consiglio di Stato, secondo il quale le osservazioni dell’amministrazione sono fondate, perché «considerate le esigenze di celerità derivanti dall’alto numero di sedi bandite con il ricorso straordinario ed il più alto ancora numero di candidati, essa aveva predisposto moduli pre-compilati con tutti i campi da riempire, aveva reso disponibile via internet un manuale concernente le modalità di partecipazione al concorso ed aveva allestito un servizio di “numero verde” attivabile da qualunque interessato per dirimere ogni ulteriore dubbio, residuando in capo ai candidati, ammessi per la prima volta nella storia della Repubblica a partecipare ad un unico concorso straordinario per l’assegnazione di numerosissime sedi farmaceutiche con la conseguente apertura di un mercato altrimenti a loro difficilmente accessibile, solo l’onere di seguire le indicazioni con una diligenza appropriata alle circostanze del caso, considerata la inevitabile sommarietà e rapidità della procedura straordinaria (basata sulla automatica valutazione dei titoli con esclusione delle prove d’esame altrimenti necessarie) e la sua ipotizzabile non ripetibilità nel breve periodo».
In pratica la ragione della mancata attribuzione del punteggio sta secondo il Consiglio di Stato in un «mancato rispetto, non riconducibile ad alcuna apprezzabile giustificazione alla stregua delle pregresse considerazioni, delle regole di partecipazione alla procedura concorsuale».

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