concorso straordinario liguria«Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso contro la graduatoria del concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche nella Regione». A riportarlo è lo studio legale Bacigalupo-Lucidi, secondo il quale a questo punto potranno svolgersi «le fasi successive ai primi interpelli nel bando ligure, che d’altra parte era stato “interrotto” non per un’ordinanza di sospensione della graduatoria da parte del Tar Liguria (come si è letto da qualche parte), ma per una scelta pragmatica della Regione a seguito della decisione dei giudici genovesi di estendere il contraddittorio, in un ricorso contro la graduatoria, a tutti i primi 85 concorrenti (tante quante erano le sedi a concorso)».
«Se pure la sentenza di merito del Tar ligure (la numero 883 del 5 novembre 2015) fornisce ai vari interrogativi del ricorrente risposte abbastanza scontate e più o meno tutte condivisibili – spiega l’avvocato Gustavo Bacigalupo – alcune sono di elevato interesse generale (d’altronde erano quelle più attese anche dai partecipanti agli altri concorsi)». In particolare, ad essere ribadita è la «legittimità delle clausole del bando ligure, comuni a tutti gli altri bandi, che prevedono il meccanismo secondo il quale l’assegnatario a seguito del primo interpello (costretto a pena di esclusione dalla procedura, dapprima, a indicare un numero di sedi esattamente corrispondente alla sua posizione in graduatoria e, successivamente, ad accettare o rifiutare quella assegnatagli) non ha alcuna possibilità di rientrare in gioco, o entrarvi per la prima volta, nella seconda tornata». Ciò perché quest’ultima riguarda «proprio le sedi resesi disponibili per i “secondi interpellati” a seguito di mancate o incomplete risposte al primo interpello, o per effetto di mancate e/o intempestive accettazioni da parte dei “primi interpellati” delle sedi loro assegnate».
Secondo il legale, «la pur indiscutibile “antimeritocraticità” del criterio, che può talora finire per privilegiare nei fatti i primi dei “secondi interpellati” piuttosto che gli ultimi dei “primi interpellati”, è stata a suo tempo oggetto di ampia analisi, anche sotto il profilo della sua costituzionalità, da altri giudici amministrativi che hanno però considerato questa opzione legislativa pienamente rispondente al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Ciò perché ispirata alle esigenze di assicurare l’attuazione della procedura di assegnazione delle sedi con modalità di tempismo e di celerità». Anche il Tar della Liguria ha confermato tale orientamento, e aggiunge «la legittimità dell’esclusione del concorrente che nella domanda di partecipazione abbia omesso l’indicazione della Pec», nonché «l’ammissibilità di un’impugnativa proposta da uno solo dei componenti dei partecipanti al concorso in “gestione associata”, essendo ognuno di loro, in quanto “membro di un’associazione temporanea” che del resto non è ancora “un’entità giuridica autonoma”, legittimato a ricorrere (anche) individualmente contro gli atti della procedura concorsuale».

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