concorso straordinario siciliaIl Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato contro l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, con il quale veniva chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di 222 sedi farmaceutiche. La ricorrente Francesca Maria Damiano, che aveva partecipato in forma associata e si era posizionata all‘88º posto, aveva ritenuto illegittima la graduatoria perché alla farmacista «non sarebbe stato riconosciuto il punteggio relativo alla fruizione della borsa di dottorato di ricerca triennale, nonostante la fruizione fosse stata già completata alla data di chiusura del bando; con conseguente mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 0,75 (0,25 per ciascun anno di fruizione della borsa), che avrebbe consentito all’associazione di collocarsi al 43° posto. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzitutto «per mancata rituale notifica ad almeno un controinteressato. La questione della notifica via pec alla persona fisica è stata affrontata con ampia motivazione da questo Tribunale con la recente sentenza n. 2099/2016, nella quale è stato ricostruito il sistema normativo in materia di notifica via pec». Nel merito, poi, il tribunale ha spiegato che «si contesta la mancata attribuzione del punteggio alla dottoressa Damiano per la frequenza del corso di dottorato con borsa di studio, già conclusosi alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in interesse. Rispetto a tale titolo, come si evince dalla relazione finale in atti, la Commissione ha ritenuto valutabile anche il titolo di dottorato di ricerca, non previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994, ma previsto dalla piattaforma informatica creata dal ministero della Salute. E, per tale voce, il punteggio massimo complessivo attribuibile per l’intera Commissione era di 0,75, assegnato “ai titoli già conseguiti e corsi già conclusi alla data di chiusura del bando”. Ciò premesso, per la costituenda associazione tra i farmacisti ricorrenti tale punteggio massimo è stato attribuito al coassociato Stefano Agnello, come indicato nello stesso ricorso, il quale aveva già conseguito il titolo di dottore di ricerca; sicché, nessun ulteriore punteggio avrebbe potuto essere assegnato per tale voce della su indicata categoria».

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