concorso straordinario lazioIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto un ricorso presentato per chiedere l’annullamento della determinazione del 3 novembre 2014 (n. G15435), con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle 271 sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio. A presentarlo era stata una farmacista che aveva partecipato al concorso collocandosi al 562esimo posto, con un punteggio di 41,11. La professionista lamentava «l’erronea attribuzione del punteggio in relazione ai titoli di studio denunciati (corso quadriennale di specializzazione e diploma di farmacista esperto in omeopatia della durata di due anni) per i quali, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione esaminatrice sarebbero spettati, in totale, punti 1,40, mentre risulta attribuito un solo punto, con omissione del punteggio per il corso di perfezionamento; inoltre, sarebbe comunque errato il punto per la scuola di specializzazione, in relazione ai punteggi massimi attribuibili per ciascuno dei cinque membri della Commissione che per la voce in esame è di 0,40, per un totale di due punti e non uno, come invece assegnato».
I giudici hanno sottolineato che la legge «ha previsto, nell’ambito di una serie di misure volte al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e all’accesso alla titolarità delle farmacie, che “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata”. La Regione Lazio, pertanto, in applicazione della norma richiamata, ha bandito la procedura straordinaria per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio, prevedendo espressamente la possibilità per i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, di partecipare anche in forma associata». Il Tar ha ricordato quindi le norme che sottendono al conferimento del punteggio, spiegando che «nell’ambito del potere discrezionale alla medesima conferitole dalle stesse clausole concorsuali, ha ritenuto di circoscrivere la valutazione ai soli titoli provenienti dalle indicate istituzioni pubbliche e in relazione alle materie pure indicate. Non è, pertanto, illegittima l’omessa valutazione del corso di perfezionamento di farmacista esperto in omeopatia, frequentato dalla ricorrente», dal momento che esso «non risponde ai canoni di valutazione come predeterminati, non essendo stato rilasciato il relativo titolo da una struttura pubblica (Confederazione internazionale di omeopatia) e non riguardando alcuna delle materie che si è inteso valorizzare, con conseguente infondatezza della censura in proposito dedotta. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito dell’omessa valutazione dei corsi di aggiornamento in quanto gli stessi risultano, senza smentita sul punto, tenuti da strutture private e non si sono conclusi con il superamento di un esame finale».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.