concorso farmacieUna vincitrice del concorso straordinario in forma associata sul territorio della regione Lombardia ha inviato una richiesta al servizio Esperto Risponde di FarmaciaVirtuale.it, domandando se, con l’approvazione del disegno di legge sulla Concorrenza, decadano o meno le incompatibilità tra titolarità e esercizio della professione di farmacista in qualità di collaboratore in un’altra farmacia. «In particolare – scrive la farmacista la dicitura “…è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica” è applicabile anche in questo caso? Ovvero è possibile costituire la società e quindi continuare il lavoro di farmacista dipendente (trasferimento impossibile, in 5 anni molte cose sono cambiate) e dividere gli utili?». A tale quesito ha risposto Maurizio Cini, presidente dell’Associazione Scientifica Farmacisti Italiani e docente presso l’università di Bologna, ricordando dapprima che il testo della lettera b) del comma 157 dell’art. 1 della legge 124/17 recita: «Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8». Ne consegue, sottolinea Cini, che «le incompatibilità di cui a tale articolo 8 della legge 362/91 prevedono anche quella con la posizione di collaboratore di altra farmacia. Ed inoltre è implicito nella legge stessa che i vincitori attendano personalmente alla gestione della farmacia. Partecipare ad un concorso per la titolarità di farmacia non può essere considerato un mezzo di investimento speculativo. Gli stessi bandi prevedono che le incompatibilità siano rimosse prima dell’intestazione della farmacia alla società che, inoltre, può ora essere gestita in forma associata per soli tre anni».

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