concorsi-ordinari-farmacieIl Consiglio di Stato ha accolto due appelli, uno dei quali presentato dalla Regione Campania, contro una sentenza del Tar, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso di una farmacista contro il decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso regionale ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, indetto dall’amministrazione locale con decreto dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2009. In particolare, la professionista aveva puntato il dito contro l’articolo 7 del bando di concorso, che non le consentiva di avvalersi della maggiorazione di punteggio prevista per i farmacisti rurali, prevedendo l’applicazione del premio pari al 40% del punteggio, fino ad un massimo di 6,5 punti, per l’esperienza professionale maturata in farmacie rurali, ma con un tetto massimo a 35 punti.
Il Tar aveva evidenziato che «quella in esame è una norma speciale, mai abrogata, che consente ai farmacisti rurali di ottenere un aumento percentuale rispetto ai titoli conseguiti in farmacie urbane e che, quindi, non può essere limitata dal tetto massimo previsto da norme successive per il punteggio dei titoli professionali, poiché ciò contraddirebbe la sua finalità premiale per l’attività delle farmacie rurali». In sede di appello, la farmacista ha sottolineato «la differenza fra il concorso ordinario (come quello in esame) e quello straordinario, per il quale è ora sopravvenuta una norma d’interpretazione autentica in senso favorevole alla parte appellante». Al contrario la Regione ha argomentato che «così come chiarito dalla più recente sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 1135 del 22.2.2018, una lettura sistematica delle diverse disposizioni in materia, che ponderano il peso relativo dei diversi titoli prevedendo un vantaggio marginale, per i farmacisti rurali, decrescente coll’aumento del periodo di attività nella farmacia rurale, dovrebbe condurre necessariamente all’inderogabile applicazione del tetto di 35 punti previsto per l’attività professionale svolta». Un punto di vista condiviso dai giudici, secondo i quali, «non ci sono motivi per discostarsi dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, la necessità di salvaguardare il peso relativo, e quindi l’effettiva rilevanza, della prova attitudinale ai fini del punteggio finale risponde all’esigenza di tutela del diritto alla salute che viene invocato a giustificazione della incisiva deroga in esame al diritto costituzionale d’iniziativa economica e, più in generale, al principio fondamentale di cui all’art. 4 della Costituzione, il quale radica, unitamente alle previsioni sul diritto allo studio ed a quelle sull’accesso agli uffici per pubblico concorso, un principio premiale per i capaci ed i meritevoli. In tale quadro, dunque, la vigente normativa attribuisce rilievo all’esperienza professionale, privilegiando quella maturata in sedi rurali e quindi di regola più disagiate, ma anche alla preparazione e capacità degli aspiranti, assicurando una ragionevole, e quindi non sindacabile, ponderazione fra i diversi fattori ai fini della formazione del punteggio finale».

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